Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi e criteri ABF (ABF Collegio di Bologna n. 2517 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti gli oneri posti a suo carico, a prescindere dalla loro qualificazione come recurring o up front. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 impone di applicare l’art. 125-sexies TUB nella formulazione vigente alla data di sottoscrizione, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Per i costi up front il rimborso segue, in assenza di diversa pattuizione, il criterio della curva degli interessi; per i costi recurring quello della proporzionalità lineare. Le imposte e gli oneri erariali restano non rimborsabili. L’intermediario è legittimato passivamente anche per le commissioni di intermediazione, non rilevando la destinazione finale dell’importo.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva concluso nel 2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 120 rate, e lo aveva estinto anticipatamente nel novembre 2024 in corrispondenza della rata n. 49, sulla base di un conteggio estintivo che già riconosceva la restituzione degli interessi non maturati al TAN contrattuale. Esperito senza esito il reclamo, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro la condanna dell’intermediario al rimborso delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione creditizia, calcolate con il criterio del pro rata temporis, oltre agli interessi legali.
L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento, richiamando due ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48. Nel merito ha sostenuto la natura speciale della disciplina della cessione del quinto e la non applicabilità della regola Lexitor ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, qualificando le voci chieste come up front e quindi non retrocedibili; in via subordinata ha chiesto di decurtare quanto già corrisposto a titolo di interessi non maturati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha disposto, non un diverso organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda analoga fattispecie. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella dedotta, né sussiste una litispendenza in senso proprio per difetto di comunanza di parti. L’intermediario, inoltre, non ha prodotto le ordinanze di remissione.
Sul merito, il Collegio osserva che la richiesta di decurtare gli interessi non maturati già rimborsati non è accoglibile: quella somma è dovuta in forza dell’art. 125-sexies TUB a titolo di interessi e non costituisce un costo connesso al finanziamento, sicché non può essere portata in compensazione.
Quanto ai criteri di rimborso, il percorso argomentativo muove dalla riforma del 2021 e dalla sentenza del Collegio di coordinamento n. 21676/2021, superata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nella parte in cui limitava ai soli costi recurring il diritto alla riduzione per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Da ciò deriva l’applicazione dell’originario art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor, in continuità con la decisione n. 26525/2019. Il quadro è confermato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023: per i contratti sottoscritti prima della novella restano applicabili le disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione, ma nel rispetto del diritto dell’Unione.
Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione sono qualificate up front e vanno rimborsate secondo la curva degli interessi, non con il pro rata temporis invocato dalla ricorrente. L’eccezione dell’intermediario sulla legittimazione passiva per le commissioni di intermediazione è respinta: non rileva la destinazione finale dell’importo, poiché il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. È inoltre inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-555/2021, relativa al solo credito immobiliare.
Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e condanna l’intermediario al rimborso di euro 322,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, oltre al contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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