Ottemperanza al decreto equa riparazione: nomina del commissario ad acta e spese (TAR Calabria n. 11 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna ex legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta perché provveda al pagamento delle somme liquidate nel titolo. La nomina opera anche per il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza: il silenzio del codice sul punto non impedisce di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. L’azione è ammissibile solo dopo la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi, sempre che l’amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione. L’accoglimento è limitato alle somme spettanti ai ricorrenti: quelle liquidate al difensore distrattario costituiscono titolo azionabile autonomamente dall’interessato.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.000,00 a ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e delle spese processuali, liquidate in favore del difensore distrattario.

Il decreto non è stato opposto ed è passato in giudicato. I creditori hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e hanno atteso il decorso dei sei mesi. Il Ministero non si è costituito. I ricorrenti chiedono anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata; la richiesta di pagamento è stata regolarmente inoltrata e sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma speciale.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese, oltre alle spese successive necessarie e documentate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

L’accoglimento è però limitato alle somme liquidate ai ricorrenti. Le spese di giudizio liquidate dalla Corte d’Appello al difensore distrattario costituiscono titolo azionabile autonomamente da parte dell’interessata, che non ha agito in questa sede e che resta mera difensore dei ricorrenti: il Collegio circoscrive quindi l’ordine di pagamento alle poste creditorie proprie delle parti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte, entro i successivi novanta giorni e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sulle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, il Collegio prevede che, in caso di mancata refusione, vi provveda il commissario. Il silenzio del codice è colmato dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele; ragioni di economia processuale e di buon andamento impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza, coerentemente con il regime dell’art. 95 c.p.c. e dell’art. 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *