L’assenza dell’imputato non si presume dalla nomina del difensore (Cass. pen. Sez. 5 n. 14814 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera nomina del difensore di fiducia e la notifica degli atti presso il suo domicilio non integrano, di per sé, la prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato. La negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è ex se sintomo della volontà di sottrarsi al giudizio, essendo necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di un reale rapporto processuale tra assistito e difensore, tale da dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado con declaratoria di assenza, chiedeva la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
Sosteneva di essere venuto a conoscenza del processo solo a seguito della notifica di un provvedimento di cumulo di pene. Asseriva di essere stato ristretto in carcere dal 2 settembre 2019, prima dell’udienza del 22 novembre 2019, e di essere stato erroneamente ritenuto “libero non comparso”. La Corte territoriale disattendeva l’istanza, avendo ritenuto corretta la celebrazione in assenza. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte premette che, anche prima della riforma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le Sezioni Unite (n. 23948/2019, dep. 2020, Ismail) avevano chiarito che il presupposto per procedere in assenza è una situazione di piena conoscenza personale della chiamata in giudizio, fondata sulla conoscenza effettiva e non presunta. Gli “indici di conoscenza” devono avere carattere di effettività, essendo necessario verificare se l’imputato sia concretamente venuto a conoscenza della vocatio in iudicium.
La norma novellata ha codificato questi principi, stabilendo che il giudice procede in assenza quando ritiene “altrimenti provato” che l’imputato ha effettiva conoscenza del processo. La nomina del difensore di fiducia è solo uno degli elementi da considerare, non una presunzione di conoscenza. Anche la giurisprudenza di legittimità successiva (Sez. 6, n. 44089/2024) ha escluso che la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore sia di per sé sintomo di volontà di non partecipare al processo.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la situazione è diversa da quella della pronuncia citata. Il ricorrente era stato assistito da un difensore di fiducia non solo nelle indagini preliminari ma anche per quasi quattro anni durante il giudizio di primo grado, fino alla rinuncia del 20 giugno 2023. Il difensore aveva partecipato alle udienze senza nulla eccepire sulla vocatio in iudicium, né aveva rappresentato lo stato detentivo del proprio assistito.
La Corte ritiene pertanto corretta la valutazione del giudice di merito che ha ravvisato concreti indici di conoscenza del processo, in considerazione del lungo periodo disponibile per il confronto con il difensore e dell’omessa rappresentazione di circostanze rilevanti. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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