Validazione PEF rifiuti endoprocedimentale e interesse a ricorrere (TAR Puglia n. 821 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, adottato ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale ed effetti interinali, perché il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA. I vizi della validazione non sono deducibili in via anticipata, salvo che ricorrano le ipotesi eccezionali di atto vincolato che conforma in maniera netta la determinazione conclusiva o di atto interlocutorio che comporta arresto procedimentale. L’annullamento del solo atto di validazione è privo di effetto caducante, non ponendosi l’approvazione finale come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi. Il ricorso proposto contro la sola validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse, dovendosi impugnare la determinazione conclusiva di ARERA.
Il Fatto
Due società ricorrenti impugnavano davanti al TAR Puglia la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, insieme alla relazione di validazione e ai relativi files di calcolo. Le ricorrenti censuravano anche, per illegittimità derivata, la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI per il 2024.
Nel merito si deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione della causa in rito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione dell’inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. La disamina dell’atto impugnato, letta con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, conduce a qualificare la validazione come atto endoprocedimentale ad effetti interinali.
Il Collegio valorizza l’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021, che attribuisce all’Autorità il potere di verifica della coerenza regolatoria e di approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale e non meramente formale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.
Ne deriva che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali resta di carattere eccezionale, riconosciuta solo per atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nella specie tali condizioni non ricorrono. L’eventuale annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, che si verifica solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012.
Il Tribunale richiama poi il più recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha preferito la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, valorizzando l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri di ARERA non ancora esercitati e l’esigenza di concentrare le impugnazioni davanti a un unico giudice. Si osserva inoltre che il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico del sistema tariffario e non deriva dalla provvisoria validazione dei nuovi PEF. Viene infine esclusa l’analogia con le misure di salvaguardia del piano urbanistico, per la diversa struttura del meccanismo di recupero e per la natura del servizio da prestare con continuità.
Il Collegio distingue le pronunce che avevano ammesso l’impugnazione immediata, rilevando che esse riguardavano questioni esulanti dai poteri di ARERA, come la ripartizione fra Comuni di determinati costi o la scelta di procrastinare l’adeguamento tariffario a una modifica legislativa. Rileva altresì che non sussiste alcun deficit di tutela nemmeno in caso di protratta inerzia di ARERA, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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