Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 621 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che aziona il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario deve dimostrare la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine indicato e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di € 500 per ciascuno di cinque anni scolastici, per complessivi € 2500, a titolo di carta elettronica del docente. Il titolo era costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2482/2024.
Notificata la sentenza all’Amministrazione, questa non proponeva impugnazione e restava inadempiente. Il ricorrente ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto.
L’Amministrazione è stata ordinata a provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, o un funzionario delegato.
Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento agli artt. 55 e 56 e all’art. 8 della legge n. 417/1978; la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
È stata inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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