Revoca della cautelare: rilevano solo fatti nuovi, non la rivalutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 34702 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revoca della misura cautelare, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., non può essere fondata sulla rivalutazione degli stessi elementi indiziari già posti a base dell’ordinanza applicativa, ove questi siano rimasti immutati nella loro valenza e gravità. Possono essere oggetto di valutazione soltanto fatti nuovi, eventualmente apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già valutati, anche in sede di riesame. Ne deriva che, in presenza di istanza di revoca fondata su censure che investono il medesimo compendio indiziario, il ricorso per cassazione avverso il diniego è inammissibile. La disciplina delle misure cautelari traccia così un confine tra finalità della revoca e funzione del sistema delle impugnazioni, evitando che la revoca diventi strumento per veicolare impugnazioni tardive.
Il Fatto
Il Tribunale dei minori di Firenze, con decreto del 17.06.2026, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 28.05.2026, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare applicata all’indagato per rapina. La misura era stata disposta con ordinanza genetica del 09.04.2026.
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sull’apparenza motivazionale: la valutazione dei gravi indizi e il travisamento degli elementi probatori; l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; l’adeguatezza e proporzionalità della misura in rapporto al processo educativo del minorenne; l’omessa valutazione di una registrazione difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Il rilievo assorbente investe l’oggetto dell’impugnazione: l’ordinanza impugnata non è quella genetica, ma il diniego dell’istanza di revoca. Su tale premessa richiama il principio, ripetutamente affermato, secondo cui l’istanza di revoca non può trovare accoglimento se fondata su censure che investono gli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa, quando questi restino immutati nella loro valenza e gravità.
Il riferimento normativo è l’art. 299 cod. proc. pen., che consente di valutare soltanto fatti nuovi, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario. La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 6, n. 14300 del 04.02.2014 e Sez. 2, n. 27940 del 12.06.2019) e sottolinea come così si tracci un confine tra finalità della revoca e funzione del sistema delle impugnazioni, per evitare che la revoca diventi strumento per veicolare impugnazioni tardive.
Alla luce di ciò, risulta preclusa ogni rivalutazione, tanto di violazioni di legge quanto di vizi motivazionali, del primo motivo, dedicato al compendio indiziario già valutato nell’ordinanza genetica. Stessa sorte tocca al quarto motivo, sulla mancata valutazione di un colloquio registrato, poiché il Tribunale ha accertato che la registrazione era stata prodotta all’esito dell’interrogatorio e non presentava gli elementi di novità necessari per fondare la revoca.
I motivi primo e quarto sono inoltre dichiarati manifestamente infondati e generici: il primo non si confronta compiutamente con il testo impugnato e scade nell’aspecificità, sanzionata a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) (Sez. 3, n. 2754 del 2018; Sez. 4, n. 19364 del 14.03.2024).
Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte osserva che essi non apportano elementi di novità sui temi dell’attualità e concretezza dell’esigenza cautelare e della adeguatezza e proporzionalità della misura. Il secondo muove da un’errata premessa, poiché l’ordinanza non fonda la valutazione sul titolo del reato, ma sulla gravità in concreto. Il terzo è ripetitivo e generico, a fronte di una motivazione che giustifica la scelta della misura senza trascurare gli aspetti educativi del giovane, che si è sottratto al percorso scolastico.
Nota della Redazione
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