Misure cautelari e salute: obbligatorio l’accertamento peritale ex art. 299 cod. proc. (Cass. pen. Sez. II n. 41793 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione è tenuto a disporre l’accertamento peritale previsto dall’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. L’obbligatorietà del subprocedimento non comporta automatismi: il giudice può delibare l’ammissibilità della richiesta al solo fine di verificare la prospettazione di una condizione di salute rilevante ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ma, una volta superato tale vaglio, non può procedere ad alcuna valutazione di merito, neppure fondata su esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il bilanciamento tra diritto alla salute ed esigenze cautelari è consentito solo all’esito dell’accertamento peritale, che ne offre il parametro di comparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari per motivi di salute, allegando la cartella clinica e quattro diagnosi specialistiche che prescrivevano un intervento chirurgico al ginocchio destro.
Il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza; il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., ritenendo la patologia transitoria e reversibile, le cure adeguate e il ritardo dell’intervento dipendente dai tempi del SSN. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei limiti della questione preliminare. Il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare in modo apodittico l’idoneità delle cure inframurarie, senza disporre alcun accertamento peritale sull’evoluzione della patologia, indicata come ingravescente.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudice che non condivida le conclusioni degli specialisti sulla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione è tenuto, con specifica e compiuta motivazione, a dar conto delle ragioni della scelta operata (Sez. VI n. 51652 del 09.11.2016, Brunetti).
Le Sezioni Unite hanno affermato che, ove il giudice non accolga la richiesta di revoca o sostituzione basata su condizioni di salute incompatibili con il carcere, è tenuto a disporre gli accertamenti medici nominando un perito ex art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 3 del 17.02.1999, Femia). Tale accertamento è obbligatorio e costituisce momento essenziale del subprocedimento, scandito da termini, oggetto e ambito di indagine definiti e improntato al contraddittorio.
Il Supremo Consesso ha chiarito che l’obbligatorietà non comporta automatismi: il giudice può delibare l’ammissibilità della richiesta per verificare la prospettazione di una condizione di salute ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Superato tale vaglio, è esclusa ogni valutazione di merito, che può intervenire solo all’esito della perizia, offrendo questa il parametro di comparazione tra diritto alla salute ed esigenze cautelari.
Nel caso concreto il Tribunale ha bilanciato le contrapposte esigenze sui soli dati statici della storia clinica, senza acquisire i dati tecnico-scientifici necessari sulla gravità attuale della patologia. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La Corte dispone la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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