Notifica dell’integrazione del contraddittorio al difensore: nullità sanabile (Cass. civ. Sez. II n. 30826 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione relativi a cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, qualora sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, deve essere effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza. La notificazione eseguita al procuratore integra tuttavia una mera violazione della prescrizione di forma, e non l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, con conseguente nullità sanabile ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ. e operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria. Ove nessuna sanatoria si sia verificata e il litisconsorte pretermesso non si sia costituito nel grado di appello, la pronuncia è resa inutiliter data e va cassata con rinvio, spettando al giudice del rinvio l’assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti agivano in giudizio per sentire accertata l’intervenuta usucapione di un terreno con annesso immobile, affermando di possederlo in modo pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni, con manifesto animus rem sibi habendi. Il Tribunale accoglieva le domande attrici. La sentenza veniva impugnata da una delle convenute.

La Corte d’Appello, rilevata la mancata notificazione dell’atto di appello ad alcuni dei litisconsorti rimasti contumaci, ne ordinava l’integrazione del contraddittorio. Nel merito, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di usucapione, ritenendo applicabili i principi in tema di atti di tolleranza desumibili dall’art. 1144 cod. civ., per il vincolo di parentela tra le parti e per la genericità della prova testimoniale. I soccombenti ricorrono per cassazione deducendo la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sull’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e denuncia la nullità della sentenza di secondo grado perché la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte territoriale, sarebbe stata eseguita presso l’indirizzo PEC del difensore che aveva assistito il litisconsorte in primo grado, anziché alla parte personalmente, in violazione degli artt. 330, comma 3, e 331 cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce in fatto la sequenza processuale. Quella compiuta non era una rinnovazione della notifica, bensì una vera integrazione del contraddittorio: con due ordinanze la Corte d’Appello assegnava termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei fratelli pretermessi rimasti contumaci, e la notifica veniva eseguita dall’appellante nei termini ordinati, seppure al domicilio del difensore.

In questa fase trova applicazione il principio reso dalle Sezioni Unite n. 2197 del 2006: la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili deve essere effettuata alla parte personalmente, ma la notificazione fatta al procuratore dà luogo a una nullità sanabile, con operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria. Il principio si fonda sull’esistenza di una norma di ampia formulazione, l’art. 330, comma 3, cod. proc. civ., che non ostacola la sua applicazione alle ipotesi di integrazione del contraddittorio.

Nel caso concreto non ricorre alcuna sanatoria: il litisconsorte pretermesso non si è costituito nel giudizio di secondo grado, ma solo in cassazione, così rendendo la pronuncia d’appello inutiliter data, in quanto non indirizzata a tutti i litisconsorti. A prescindere dalla tutela del diritto di difesa del litisconsorte pretermesso, si sarebbe in presenza di una pronuncia non estendibile a un litisconsorte necessario.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, spettando al giudice del rinvio l’assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., affinché la notifica dell’atto di appello sia effettuata alle parti personalmente; il giudice del rinvio valuterà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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