Tolleranza e usucapione tra parenti: l’onere probatorio resta a carico di chi la invoca (Cass. civ. Sez. 2 n. 3119 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non valgono a fondare l’acquisto del possesso, ma la relativa deduzione integra un’eccezione in senso lato, proponibile per la prima volta anche in appello, purché la dimostrazione dei fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Grava su chi invoca la tolleranza, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provarla, mentre la lunga durata del godimento può costituire elemento presuntivo dell’assenza di tolleranza solo nei rapporti di amicizia o buon vicinato, non già in quelli di parentela, ove la relazione di fatto, ancorché protratta, può dirsi dovuta a mera condiscendenza. L’omessa pronuncia sulla domanda di inibizione, accessoria all’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e può essere direttamente decisa nel merito dalla Corte di cassazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una proprietaria conveniva in giudizio i vicini per sentir accertare l’avvenuta usucapione di una porzione di terreno, inglobata al proprio immobile mediante la realizzazione di un muretto. I convenuti resistevano, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento negativo della servitù di passo gravante sul proprio fondo, con richiesta di inibizione, nonché di abbassamento del piano di campagna e risarcimento del danno. I terzi chiamati e l’attrice proponevano, a loro volta, domande riconvenzionali di usucapione del diritto di passo pedonale e carraio sul fondo dei convenuti.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, dichiarando l’usucapione dell’area e della servitù di passo, ma la Corte d’Appello, in riforma, accertava l’insussistenza del diritto di servitù per gli immobili delle parti, in quanto il passaggio era da ritenersi esercitato per mera tolleranza tra parenti. Avverso tale decisione proponevano distinti ricorsi per cassazione tanto i soccombenti in appello quanto gli originari attori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi e qualificato come incidentale quello notificato per secondo, esamina prioritariamente le censure dei ricorrenti incidentali, che contestavano la decisione d’appello per avere negato l’usucapione della servitù. Il thema decidendum riguarda l’applicazione dell’art. 1144 cod. civ., che esclude l’acquisto del possesso per gli atti compiuti con l’altrui tolleranza, istituto che la giurisprudenza di legittimità inquadra come espressione di condiscendenza, ravvisabile in particolare nei rapporti di parentela.
La Suprema Corte chiarisce che la deduzione della tolleranza costituisce eccezione in senso lato, non soggetta ai limiti preclusivi di cui all’art. 345 cod. proc. civ., che riguardano solo le eccezioni in senso stretto. L’eccezione, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, a condizione che i relativi fatti risultino dal materiale probatorio acquisito. Rigetta, inoltre, il motivo di ricorso incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rilevando che l’interclusione del fondo dominante e la pregressa costituzione pattizia della servitù sono circostanze neutre rispetto all’accertata tolleranza, non essendo idonee a dimostrare il possesso uti dominus su un percorso diverso da quello originario.
Accoglie, invece, il ricorso principale, ravvisando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda di inibizione del passaggio, che costituisce la naturale finalità dell’actio negatoria servitutis e non poteva ritenersi implicitamente rigettata. La Corte, ritenendo la questione di diritto non bisognevole di ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., inibendo il passaggio pedonale e carraio sul fondo dei ricorrenti principali. Le spese sono integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.