Ricorso ABF irricevibile se pende giudizio amministrativo su polizza imposta da banca (ABF Collegio di Napoli n. 265 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario che domandi l’accertamento di una pratica commerciale scorretta è irricevibile quando il provvedimento dell’AGCM che ha constatato la condotta illecita non sia divenuto definitivo, essendo stato annullato dal giudice amministrativo con sentenza impugnata e pendente l’appello. Il valore di accertamento definitivo richiesto dall’art. 7, co. 1, D.lgs. n. 3/2017 presuppone una decisione non più soggetta a impugnazione o un giudicato formatosi. In tale situazione si configura un rapporto di pregiudizialità del tutto analogo a quello dell’art. 295 c.p.c., che preclude l’esame nel merito dinanzi all’Arbitro. Resta ferma la facoltà del cliente di riproporre il ricorso dopo l’esito del giudizio amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta che, in occasione della concessione di un mutuo, la banca gli abbia addebitato il premio di una polizza assicurativa di € 16.929,34 presentata come imposta ai fini del finanziamento, unitamente alla copertura incendio e scoppio e all’apertura di un conto corrente. Sostiene che il costo della polizza non sia stato computato nel TAEG contrattuale, nonostante il collegamento negoziale tra i servizi, la funzione di copertura del credito e l’appartenenza della banca e della compagnia al medesimo gruppo.
L’istante invoca la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. e richiama i provvedimenti AGCM n. 23764 del 25.07.2012 e n. 28157 del 18.02.2020, che avevano censurato l’imposizione di servizi assicurativi non necessari. Chiede il risarcimento del premio versato, in via gradata delle commissioni di intermediazione, oltre accessori e spese di assistenza. La banca eccepisce l’inammissibilità del ricorso per presunta natura consulenziale e, nel merito, contesta l’imposizione della polizza, deducendone la facoltatività.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare dell’intermediario. La domanda non mira a una verifica dei calcoli del TAEG, ma all’accertamento della violazione degli artt. 1337 c.c., 24 e 25 Cod. Cons. per una pretesa pratica commerciale scorretta legata all’imposizione della polizza. La richiesta non ha dunque natura consulenziale.
L’esame del merito è però precluso sotto altro profilo. Il ricorrente fonda la propria pretesa sul provvedimento AGCM n. 28157/2020, relativo alle c.d. rinegoziazioni con cross-selling. Quel provvedimento è stato annullato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 229/2024, tuttora oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.
Il Collegio richiama quindi l’art. 7, co. 1, D.lgs. n. 3/2017, che riconosce valore di accertamento definitivo, ai fini dell’azione risarcitoria, solo alla violazione constatata da una decisione dell’Autorità non più soggetta a impugnazione o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Poiché il procedimento amministrativo è ancora pendente, la condotta contestata non è definitivamente accertata.
Ne deriva che l’Arbitro non può compiere un analogo accertamento sulla medesima condotta omissiva. La situazione è assimilabile a quella dell’art. 295 c.p.c., per la rilevanza decisiva della definizione della controversia dinanzi al giudice amministrativo rispetto alla struttura e alla funzione del procedimento ABF. Il ricorso è pertanto irricevibile, con salvezza della facoltà di riproporlo dopo l’eventuale accertamento delle pratiche scorrette, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento ABF n. 2460/2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria