Il difetto di interesse rende inammissibile la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 6849 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte soccombente è priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza d’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, qualora dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure e non essendo astrattamente ipotizzabile che l’integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e a lei favorevole. In tale evenienza, la dedotta violazione non lede il diritto di difesa e al contraddittorio della parte, né determina una pronuncia inutiliter data, ma coltiva esclusivamente la mera aspettativa di un nuovo esito del giudizio, non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.. La controdichiarazione, per valere come prova della simulazione, deve essere stipulata da tutte le parti contraenti oppure deve provenire dalla parte contro il cui interesse è redatta, ossia da quella che trae vantaggio dall’atto simulato.
Il Fatto
La società committente di lavori edili otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della proprietaria dell’immobile. L’opponente, quale procuratrice speciale della proprietaria, proponeva opposizione, deducendo la simulazione assoluta del contratto d’appalto, sostenendo che i lavori fossero stati in realtà commissionati dalla società locataria dell’immobile e richiamando una scrittura privata sottoscritta con la madre della titolare di quest’ultima.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello, su impugnazione della società appaltatrice, riformava la decisione, rigettando l’opposizione. La Corte territoriale riteneva, in particolare, che mancasse l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società locataria e che la scrittura privata, non sottoscritta da tutte le parti del contratto asseritamente simulato, fosse comunque inidonea a provare l’accordo simulatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, incentrati sulla violazione delle norme in materia di prova della simulazione. Ha ritenuto le censure inammissibili per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
In particolare, la Corte ha escluso che il giudice d’appello abbia imposto un requisito di forma scritta ad substantiam per il contratto dissimulato. La pronuncia si fonda, piuttosto, su una valutazione di merito delle risultanze istruttorie: la scrittura prodotta non poteva valere come controdichiarazione, poiché non era stata sottoscritta da tutte le parti del contratto simulato, né proveniva dalla parte contro il cui interesse era stata redatta, ovvero la società appaltatrice.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la valutazione dell’inidoneità probatoria della testimonianza e della scrittura, in quanto espressione dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, non era stata censurata con un motivo conforme al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rendendo inammissibili le doglianze proposte.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.. Ha richiamato il principio per cui la parte soccombente non ha interesse a dolersi dell’omessa integrazione se la partecipazione dei litisconsorti pretermessi non le avrebbe apportato alcun vantaggio, non essendo ipotizzabile un esito diverso del giudizio. Nel caso di specie, la società pretermessa era risultata vittoriosa e la ricorrente non aveva dedotto alcuna lesione del proprio diritto di difesa, non avendo neppure chiesto al primo giudice l’integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso