Infermità fisica e compatibilità con il regime carcerario (Cass. pen. Sez. 1 n. 3220 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., ovvero la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita o la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure praticabili in regime inframurario. Il giudizio di compatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del detenuto va condotto in concreto, con riguardo alle cure praticabili in carcere o presso i presidi sanitari territoriali. Il ricorso a ricoveri presso strutture esterne finalizzati esclusivamente all’esecuzione di esami non espletabili in ambito intramurario non costituisce indice sintomatico dell’inidoneità dell’istituto penitenziario a garantire le cure necessarie.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di concessione della detenzione domiciliare presentata nell’interesse di un detenuto, condannato per reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione, con fine pena al 30 novembre 2026.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentava che il Tribunale avesse risposto con una motivazione apparente, fondata sul rinvio relazionale al provvedimento del Magistrato di sorveglianza e alla relazione sanitaria, senza considerare i ricoveri subiti dal detenuto presso strutture esterne, ritenuti indicativi dell’incapacità dell’istituto penitenziario di garantire le cure necessarie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la grave infermità fisica deve implicare un serio pericolo per la vita oppure conseguenze dannose non eliminabili con trattamenti praticabili in regime di detenzione inframuraria, anche mediante ricovero in ospedali civili ai sensi dell’art. 11 della legge n. 354/1975.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato detentivo, sulla base della relazione sanitaria acquisita. Il condannato, affetto da patologie croniche, risultava curato e adeguatamente monitorato in ambito intramurario, mentre i lamentati ritardi nell’esecuzione di esami specialistici non avevano prodotto alcun pregiudizio dimostrato per la salute.
Quanto all’argomento difensivo dei ripetuti ricoveri in strutture esterne, la Corte ha chiarito che tali eventi non possono essere assunti come indice di inidoneità del carcere, poiché gli stessi, secondo la relazione sanitaria, erano sempre stati funzionali all’esecuzione di esami non espletabili all’interno dell’istituto. La prospettazione di un generico peggioramento delle condizioni di salute, priva dell’indicazione dei dati sanitari di riferimento, non è idonea a infirmare il giudizio negativo espresso dal giudice di merito.
Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato quali controlli diagnostici, omessi o ritardati, avrebbero inciso sul preteso aggravamento del suo quadro clinico, sicché le censure si risolvevano in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
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Nota della Redazione
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