Dichiarazioni dei lavoratori utilizzabili se la qualifica di indagato emerge solo dopo (Cass. pen. Sez. II n. 41413 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La qualifica del dichiarante, rilevante ai fini dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., prescinde dall’iscrizione formale nel registro delle notizie di reato e deve essere accertata dal giudice sulla base di parametri sostanziali. Ne deriva che la persona escussa come testimone neutro è di regola utilizzabile quando, al momento dell’esame, non emergevano indizi di reità a suo carico. La inutilizzabilità delle dichiarazioni successive all’emersione degli indizi non impedisce, nel giudizio di legittimità, il ricorso alla prova di resistenza, ove ulteriori fonti autonome sorreggano la decisione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame delle misure cautelari reali respinge la richiesta di riesame di un sequestro preventivo disposto d’urgenza e convalidato, con il quale erano stati vincolati beni nella disponibilità del ricorrente. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del delitto di truffa aggravata ai danni dell’Inps e del trasferimento fraudolento di valori.
Al ricorrente si contestava di essere amministratore “di fatto” di una società agricola, il cui amministratore “di diritto” era un altro coindagato, per aver compiuto atti diretti a far percepire a lavoratori fittiziamente assunti plurime erogazioni di disoccupazione agricola, inducendo in errore l’Inps sulla genuinità dei contratti. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei lavoratori e l’insussistenza del fumus del delitto di trasferimento fraudolento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il secondo motivo, relativo all’art. 512-bis cod. pen., dichiarandolo inammissibile. In materia cautelare reale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: la censura introduce un vizio di motivazione o una diversa lettura degli indizi, non consentiti. Il Tribunale aveva valutato con motivazione accurata che l’amministrazione di fatto apparteneva al ricorrente, il quale si avvaleva dello schermo societario e di un amministratore di diritto fittizio, considerando l’identità dei terreni e la nota Inps.
Passando al primo motivo, la Corte ribadisce che non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie, perché già indiziato aliunde, principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33583 del 2015 e di portata generale, esteso anche alla fase delle indagini. Se invece gli indizi sopravvengono nel corso dell’esame, le dichiarazioni autoaccusatorie non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma restano utilizzabili contro i terzi.
Nel precisare l’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., il Collegio osserva che dal tenore letterale si evince, a contrario, che le dichiarazioni utilizzabili contro i terzi sono solo quelle “precedenti” all’emersione degli indizi, non quelle “successive”. Ribadisce inoltre che la capacità conformativa degli indizi sullo statuto del dichiarante prescinde dall’iscrizione formale nel registro e va valutata dal giudice su parametri sostanziali.
Nel caso di specie il Tribunale, esercitando il proprio potere discrezionale, ha ritenuto utilizzabili le propalazioni dei lavoratori escussi, perché al momento dell’esame non erano emersi a loro carico elementi tali da imporne la qualifica di indagati. La Corte non può censurare tale valutazione e rileva, infine, che il motivo non si confronta con la prova di resistenza: pur ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni contestate, ulteriori propalazioni resterebbero idonee a sorreggere la tesi dell’accusa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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