Avviso di accertamento TARI tempestivo se spedito entro il termine di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 1575 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, deve intendersi rispettato in base al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante gli effetti si producono al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario o al personale del servizio postale, mentre per il destinatario al momento della ricezione. Ne consegue che, spedito l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, è irrilevante che la consegna al contribuente sia avvenuta successivamente. Una volta impedita la decadenza, inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dell’attività di riscossione, da individuarsi, per la TARI, nella previsione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento TARI per l’anno d’imposta 2014, emesso dalla società concessionaria del Comune, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria: l’atto era stato notificato il 2 gennaio 2020, oltre il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo la notifica tempestiva; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l’appello della società, dichiarando prescritto il credito. Il giudice d’appello riteneva necessario che l’atto giungesse nella sfera di conoscibilità del destinatario entro il termine quinquennale, non essendo avvenuto nella specie, avendo il contribuente ricevuto la notifica in data 2 gennaio 2020. Avverso tale pronuncia la società concessionaria proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la violazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006. Tale disposizione, nel fissare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, pone un termine di decadenza per l’esercizio della potestà impositiva, non un termine di prescrizione.

Richiamando il principio affermato dall’ordinanza n. 33277 del 2019 e la distinzione operata dall’ordinanza n. 21810 del 2022, la Corte ha ribadito che la decadenza attiene al periodo entro cui l’amministrazione finanziaria è legittimata ad accertare e liquidare l’imposta, mentre la prescrizione riguarda il termine di estinzione del credito già acquisito a seguito dell’attività di accertamento. Per la verifica del rispetto del termine decadenziale viene in rilievo la data in cui l’ente impositore ha consegnato l’atto al servizio postale, non quella in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di specie, la CTR aveva accertato che l’avviso era stato affidato al servizio postale nel 2019, entro il quinquennio, ma aveva erroneamente applicato la disciplina della prescrizione. Una volta impedita la decadenza, ha precisato la Corte, inizia a decorrere il termine di prescrizione per la riscossione, che per la TARI, tributo periodico, è quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., come già affermato dai precedenti citati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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