Omessa custodia dell’arma e divieto prefettizio anche per un solo episodio (Cons. Stato n. 7176 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso e il porto di armi non rientrano nello statuto ordinario dei diritti della persona, ma costituiscono un’eccezione al generale divieto, subordinata a un giudizio prognostico di affidabilità che l’Amministrazione compie con ampia discrezionalità. Il divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. può fondarsi anche su un solo episodio di omessa custodia, purché sufficientemente pregnante sul piano prognostico. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un concreto abuso delle armi, essendo il provvedimento di natura cautelare e non sanzionatoria. L’art. 20 della legge n. 110/1975 impone uno standard di diligenza superiore a quello ordinario, esteso anche nei confronti dei familiari conviventi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di regolare porto d’armi, ha impugnato davanti al TAR Veneto il decreto con cui la Prefettura gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento muoveva da una segnalazione dei Carabinieri: nel luglio del 2022 il figlio convivente si era impossessato della pistola custodita in un cassetto del comodino non chiuso a chiave, restituendola al padre una volta che questi se ne era avveduto.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che anche un unico episodio di incauta custodia, peraltro ammesso dall’interessato, basti a giustificare il divieto, senza che rilevino la condotta pregressa nell’uso delle armi o il successivo cambio di residenza del figlio. Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi del vizio motivatorio e istruttorio e dell’omesso esame delle memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice normativa, richiamando gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., che consentono di negare le autorizzazioni di polizia a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, e l’art. 39 T.U.L.P.S., che attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne. Su questa base si innesta un giudizio prognostico di affidabilità di natura cautelare, diretto a prevenire abusi e sinistri involontari.
La Corte ribadisce che l’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato. Il pericolo insito nel possesso dell’arma giustifica un controllo più penetrante di quello richiesto per altre autorizzazioni permissive.
Calando tali coordinate nel caso concreto, il Collegio ritiene che anche un solo episodio di incauta od omessa custodia, se pregnante, corrobori il giudizio di inaffidabilità. Richiama la propria recente pronuncia n. 2201 del 17 marzo 2025 e i precedenti Cons. Stato n. 2135 del 2019, n. 1972 del 2019, n. 5271 del 2016 e n. 6288 del 2007: il titolare della licenza deve adottare misure idonee a rendere oltremodo difficile l’uso dell’arma da parte di terzi, dovendo la custodia essere garantita anche verso i familiari conviventi.
Nel caso di specie non si è verificata solo la condotta negligente, ma si è concretizzato l’evento di pericolo: l’arma è giunta in possesso di un soggetto non titolato e inesperto, comprovando in re ipsa l’inaffidabilità. Irrilevante il successivo cambio di dimora del figlio, poiché la prognosi si estende a qualsiasi terzo che possa accedere all’abitazione.
Quanto al profilo probatorio, la Corte esclude l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti: l’art. 63 c.p.p. e il principio del nemo tenetur se detegere non travalicano i confini del processo penale, come affermato dalla Cass. pen. n. 16288 del 2022. In ogni caso soccorre la dichiarazione testimoniale della moglie. Infine, l’obbligo di preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 3724 del 2025. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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