Recidiva incide su termine base e massimo di prescrizione nel ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 38512 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione della disciplina di favore per il reo non è consentita la combinazione delle disposizioni più favorevoli dell’una con quelle più favorevoli dell’altra, dovendo applicarsi integralmente quella che, nel suo complesso, risulti più vantaggiosa in relazione alla vicenda concreta. La recidiva qualificata incide sia sul calcolo del termine prescrizionale base, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che tale duplice valenza violi il principio del ne bis in idem sostanziale o l’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU. È inammissibile il ricorso che cumuli promiscuamente motivi di inosservanza di legge e di vizio di motivazione e non si confronti criticamente con la motivazione del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.04.2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 28.11.2018, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 4) e 5) e rideterminava la pena per i residui reati di riciclaggio in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa, sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la dedotta nullità per omessa citazione della persona offesa, il calcolo della prescrizione con incidenza della recidiva e il mancato bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato: la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato, che manca di interesse all’osservanza della disposizione, il cui unico scopo è consentire l’eventuale costituzione di parte civile del destinatario della citazione.

Il secondo motivo è generico: la denuncia cumulativa e promiscua della inosservanza di legge penale e del vizio di motivazione rende i motivi aspecifici, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato quelli suscettibili di scrutinio.

Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il ricorrente censura l’incidenza della recidiva sia sul termine base sia su quello massimo. Ma la Corte d’appello aveva individuato la disciplina più favorevole in quella vigente prima della riforma attuata con legge n. 251/2005, dove la recidiva non spiegava effetto sul calcolo prescrizionale per l’bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, ex art. 157, terzo comma, cod. pen., previgente.

La doglianza di applicazione parcellizzata è manifestamente infondata: non è ammessa la combinazione delle disposizioni più favorevoli dell’una e dell’altra legge, pena la creazione di una terza legge. La pronuncia richiamata dal ricorrente risulta isolata; la giurisprudenza successiva riafferma che la recidiva qualificata incide sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo, senza violazione del ne bis in idem sostanziale né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU.

Il quarto e il quinto motivo sono aspecifici e non si confrontano con la motivazione puntuale dei giudici di merito. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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