Solidarietà tributaria e giudicato contrario precludono l’ottemperanza e l’estensione (Cass. civ. Sez. V n. 26774 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il coobbligato solidale che non abbia impugnato la decisione a lui sfavorevole non può chiedere l’esecuzione della sentenza di legittimità che abbia accolto il ricorso del diverso condebitore, poiché quella pronuncia non contiene statuizioni rese in suo favore e il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti diritti nuovi rispetto al decisum. Il giudicato diretto formatosi nei confronti del coobbligato rimasto soccombente prevale sulla successiva pronuncia favorevole ottenuta dall’altro debitore solidale, la cui estensione è subordinata, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., all’assenza di un giudicato contrario. La solidarietà tributaria non determina di per sé un litisconsorzio necessario tra i condebitori, ciascuno restando autonomamente soggetto all’accertamento e alla riscossione. Lo sgravio inizialmente disposto dall’Amministrazione e la successiva reiscrizione a ruolo non integrano un obbligo suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il contribuente, nella qualità di amministratore di una società, aveva subito la notifica di un avviso di rettifica per maggiori dazi relativi a importazioni del 1998, notificato anche alla società. Entrambi avevano impugnato l’atto e i ricorsi erano stati riuniti e rigettati in primo e in secondo grado. Avverso la decisione d’appello propose ricorso per cassazione la sola società contribuente; il contribuente, rimasto intimato, non si costituì.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24449 del 2013, accolse parzialmente il ricorso della società e annullò la pretesa per le importazioni compiute prima del 23 novembre 1998, ritenendo prescritta l’azione accertativa. Ritenendo che le medesime somme fossero state reiscritte a ruolo soltanto a suo carico, il contribuente propose giudizio di ottemperanza, che la Commissione tributaria di secondo grado di Trento dichiarò inammissibile per difetto di statuizioni azionabili e per il consolidarsi del giudicato sfavorevole sulla sentenza d’appello. Ricorre quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la legittimazione del coobbligato in quanto parte intimata nel giudizio di legittimità e titolare di un interesse sostanziale all’annullamento. La Corte reputa la censura infondata e ricorda che l’ottemperanza è inammissibile quando la decisione resa in sede cognitiva non contenga specifiche prescrizioni da eseguire, non potendo il giudice dell’esecuzione attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare gli obblighi da essa derivanti (Cass. n. 16735/2019; Cass. n. 19346/2018; Cass. n. 15827/2016).
La sentenza invocata non reca statuizioni rese in favore del contribuente, che non aveva proposto il ricorso definito da quella pronuncia. La domanda non tendeva quindi all’attuazione di un obbligo già riconosciuto, ma all’estensione dell’annullamento ottenuto dalla società coobbligata, estensione preclusa dal giudicato formatosi nei suoi confronti sulla sentenza d’appello.
La Corte ribadisce che l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè anche le premesse logiche necessarie della decisione, e che in materia tributaria la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da altro condebitore solo a quattro condizioni, tra cui l’assenza di un giudicato già formatosi tra quest’ultimo e il creditore e l’estraneità della decisione a ragioni personali del condebitore (Cass. n. 18154/2019). Nella specie il contribuente, soccombente nei gradi di merito, non aveva impugnato la sentenza d’appello, divenuta definitiva quanto alla legittimità della pretesa.
La posizione di intimato non muta la conclusione, perché l’art. 1306, comma 2, c.c. consente al coobbligato di avvalersi della sentenza favorevole resa verso altro condebitore solo in assenza di un giudicato diretto di segno contrario. Il rapporto di solidarietà, ricondotto all’art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973, costituisce il presupposto di quell’estensione ma non consente di superare il giudicato già formatosi (Cass. n. 31807/2019; Cass. n. 4989/2020; Cass. n. 21305/2022). Neppure lo sgravio seguito da reiscrizione a ruolo rileva, non modificando il contenuto del giudicato né creando un obbligo eseguibile.
Il secondo motivo, imperniato sulla asserita violazione degli artt. 102 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, è parimenti infondato. Il litisconsorzio necessario tributario è fattispecie autonoma, che si configura quando l’atto impositivo coinvolga, nell’unicità della fattispecie costitutiva, una pluralità di soggetti e il ricorso investa la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori (Cass., Sez. Un. n. 1052/2007; Cass. n. 10270/2024). La solidarietà non genera di per sé litisconsorzio e la comunanza degli elementi dell’avviso non rende inscindibili le posizioni processuali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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