Opposizione agli atti esecutivi: il termine perentorio è rispettato con la notifica dell’atto di citazione, non con l’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 3 n. 2401 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, il termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. per l’introduzione del giudizio di merito è rispettato qualora l’atto di citazione sia notificato entro il termine stesso. L’iscrizione a ruolo, infatti, costituisce un adempimento successivo e distinto, la cui osservanza non rileva ai fini della verifica della tempestività del giudizio. Tale principio, che trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 616 e 618 cod. proc. civ., si applica ai procedimenti soggetti al rito ordinario, con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità fondata esclusivamente sulla tardiva iscrizione a ruolo è erronea.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare, accertava l’obbligo del terzo pignorato di corrispondere all’esecutato i compensi dovuti per la carica di amministratore. Avverso tale ordinanza, il terzo pignorato proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., contestando la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Nel corso del giudizio, il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura, fissando un termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ..
Il creditore procedente instaurava il giudizio di merito, ma il Tribunale di Viterbo, accogliendo l’eccezione dell’esecutato, ne dichiarava l’improcedibilità, ritenendo tardiva l’iscrizione a ruolo, pur essendo stata la citazione notificata entro il termine assegnato. Avverso tale sentenza il creditore proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 616 e 618 cod. proc. civ., censurando l’assunto del giudice di merito secondo cui l’iscrizione a ruolo costituirebbe l’elemento determinante per la verifica della tempestività del giudizio.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che, quando l’opposizione deve essere introdotta con atto di citazione, il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione risulta rispettato se l’atto è notificato entro tale termine. L’iscrizione a ruolo, al contrario, resta un adempimento meramente successivo e distinto, la cui eventuale tardività non può inficiare la tempestività dell’introduzione del giudizio.
Nella specie, la notifica dell’atto di citazione era avvenuta entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza di sospensione, tenuto conto della proroga al primo giorno feriale successivo. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale è stata ritenuta erronea, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
La Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, relativi al merito della domanda, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, affinché proceda all’esame nel merito dell’opposizione. È stato inoltre precisato che le questioni relative all’individuazione dell’esatto momento di decorrenza del termine in caso di reclamo restano estranee alla presente decisione e non risultano pregiudicate, essendo riservate al giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.c. – Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
- Art. 617 c.p.c. – Forma dell'opposizione
- Art. 618 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell'esecuzione