Adempimento del debito scaduto mediante datio in solutum ed esenzione da revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 15947 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adempimento di un debito scaduto può legittimamente avvenire mediante la cessione di un bene o di un credito, secondo la disciplina di cui agli artt. 1197 e 1198 c.c., e l’atto satisfattivo così realizzato non è soggetto all’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c.. L’esenzione opera in assenza di procedure concorsuali e di esigenze di tutela della par condicio creditorum, non assumendo rilievo l’eventuale carattere anomalo dell’adempimento. Il motivo di ricorso che prospetti una diversa ricostruzione fattuale o un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità, perché la valutazione delle prove e la scelta di quelle idonee a dimostrare i fatti sono riservate al giudice di merito.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’azione revocatoria promossa dal creditore nei confronti di una vendita immobiliare con la quale la debitrice aveva trasferito alla nipote un immobile di sua proprietà. Il Tribunale di Pavia aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19.07.2024, ha riformato la decisione, ritenendo che l’atto di cessione costituisse adempimento di un debito scaduto e, come tale, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c..
Avverso la sentenza della corte territoriale, il creditore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, contestando la riconducibilità dell’atto alla fattispecie dell’adempimento del debito scaduto. Le parti intimate hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili. Con riferimento al primo motivo, i giudici di legittimità hanno affermato che l’adempimento di un debito scaduto ben può avvenire anche attraverso la cessione di un bene o di un credito, come previsto dagli artt. 1197 e 1198 c.c., precisando che, nella specie, non si verteva in ambito di esecuzione concorsuale o di tutela della par condicio creditorum, con la conseguenza che ogni questione circa il carattere eventualmente anomalo dell’adempimento doveva essere esclusa.
La Corte ha quindi rilevato che la corte territoriale aveva congruamente motivato in ordine allo scopo satisfattivo della cessione dell’immobile, in relazione alla preesistenza dei debiti vantati dal creditore e da terzi nei confronti della disponente. In tal senso, è stato ribadito il principio per cui è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur se fondata su atti processuali allegati al ricorso, essendo precluso al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. Tale sindacato è riservato al giudice di merito, al quale compete individuare le fonti del proprio convincimento e valutare l’attendibilità e la concludenza delle prove.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Cassazione ha chiarito che la censura non era correttamente formulata. La violazione dell’art. 115 c.p.c. postula la denuncia che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre l’art. 116 c.p.c. è violato solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, non anche quando si lamenti un mero diverso apprezzamento, sindacabile solo nei gravi casi di vizio motivazionale previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le doglianze relative all’omessa valutazione della diminuzione della garanzia patrimoniale e dei requisiti soggettivi sono state ritenute assorbite dalla riconducibilità dell’atto al disposto dell’art. 2901, terzo comma, c.c., mentre le considerazioni svolte valgono anche per i profili concernenti la posizione della beneficiaria della cessione. All’inammissibilità dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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