Patteggiamento, ricorso inammissibile se deduce il vizio ex art. 129 (Cass. pen. Sez. I n. 36336 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017: motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca il vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. La confisca delle armi disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è obbligatoria per qualunque reato concernente le armi, ai sensi dell’art. 6 legge n. 152/1975 e dell’art. 240, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con sentenza del 26 gennaio 2026 emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.402,00 di multa, dichiarata sospesa, per i reati di cui all’art. 4 legge n. 895/1967, art. 703 cod. pen., art. 20 legge n. 110/1975 e art. 221 TULPS. I fatti riguardavano l’uso di una carabina sul terrazzo condominiale, l’omessa diligente custodia di armi da fuoco e l’omessa denuncia del trasferimento di due armi da un indirizzo all’altro nel Comune di Aprilia.
Il giudice disponeva la confisca delle armi e il loro versamento alla locale Direzione di artiglieria. L’imputato ricorreva per cassazione articolando un unico motivo, con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice non avrebbe rilevato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’assoluta mancanza di prova del reato di omessa custodia, essendosi limitato a una generica formula di stile; il vizio si ripercuoteva sulla confisca delle armi diverse da quelle usate per gli altri reati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso sul rilievo che l’impugnazione è proposta avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità alle sole ipotesi ivi tassativamente elencate. L’imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., affermando emergere con evidenza l’insussistenza del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975: motivo estraneo al perimetro disegnato dalla norma.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso che deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).
Nel merito della doglianza, i giudici di legittimità osservano che il giudice ha comunque valutato la possibile sussistenza della causa di proscioglimento e l’ha esclusa non con una clausola di stile, ma esprimendo tale valutazione «sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro». Egli ha quindi esaminato i verbali descrittivi delle modalità di custodia delle armi e ha ritenuto di non poter affermare l’evidenza dell’insussistenza del reato. Tale valutazione si conforma ai principi in tema di elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975, che richiede l’adozione delle cautele esigibili da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; la diligenza è stata esclusa, ad esempio, nel caso di chi aveva chiuso le armi in un armadio lasciandovi la chiave (Sez. 1, n. 4782 del 27/02/1998, Rv. 210482).
Dall’inammissibilità del motivo sulla sussistenza del reato deriva l’infondatezza della censura sulla confisca. L’art. 6 legge n. 152/1975 estende il primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; la Corte ha già affermato che la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi (Sez. 4, n. 6882 del 14/06/1996, Rv. 205228; Sez. 1, n. 877 del 10/02/1997, Rv. 207689), indipendentemente da qualunque manifestazione di volontà delle parti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 703 c.p. – Accensioni ed esplosioni pericolose
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso