Pena tra minimo e massimo edittale insindacabile se prossima al minimo (Cass. pen. Sez. VII n. 36269 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo. L’insindacabilità permane anche quando il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Il ricorso che riproponga censure già dedotte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Venezia, del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992, aggravato dalla reiterazione della violazione nel biennio, per aver guidato un’autovettura pur essendo sfornito di patente e già sanzionato nel biennio precedente per la medesima infrazione. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, asseritamente difforme dal minimo edittale, e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare di ordine processuale: il motivo ripropone censure già dedotte con l’atto di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, che viene giudicata adeguata, coerente e priva di vizi logici. Manca, dunque, la necessaria critica specifica alla decisione di secondo grado.

Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento dal quale non ritiene di doversi discostare: la scelta della pena tra il minimo e il massimo edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nell’ipotesi in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Il Collegio richiama sul punto Sez. 4 n. 21294 del 20/03/2013, Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019 e, più recentemente, Sez. 5 n. 36407 del 02/10/2025.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che la Corte territoriale, respingendo gli argomenti volti a invocare un trattamento aderente al limite edittale inferiore, ha posto l’accento sui precedenti penali che gravano sull’imputato, sintomatici di generica pericolosità. Ha inoltre evidenziato come la pena fosse stata determinata dal primo giudice in misura aderente alla mediana edittale. Tali rilievi rendono la motivazione immune dalle censure proposte.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emersi dal ricorso, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186/2000. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni di spese e sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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