Riqualificazione del fatto e limiti del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 16181 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può essere sollecitato a realizzare una diversa qualificazione giuridica di un fatto già giudicato, poiché tale atto non rientra nelle sue attribuzioni. Il principio di legalità della pena, tuttavia, impone al medesimo giudice di intervenire in executivis, anche ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., allorché la condanna risulti pronunciata in assenza di una norma incriminatrice vigente al momento della commissione del fatto, come nel caso di abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione o di applicazione di una norma entrata in vigore solo successivamente. Tale intervento è ammesso solo quando il silenzio del giudice della cognizione sia riconducibile a un mero errore percettivo, e non a una scelta valutativa consapevole sull’ambito di applicazione della norma.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva anche per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., relativamente a un fatto commesso tra aprile e giugno 2017, aveva proposto incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendo la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960. La difesa sosteneva che la condanna fosse stata pronunciata in applicazione della versione dell’art. 416-ter cod. pen. introdotta dalla legge n. 43 del 2019, entrata in vigore solo dopo la commissione del fatto, la quale ha esteso la punibilità anche alla mera promessa di voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza, ritenendo preclusa la riqualificazione in sede esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso che il giudice dell’esecuzione possa procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto di giudicato, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite n. 29023 del 2001, secondo cui tale operazione non rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
Tuttavia, i giudici hanno riconosciuto che la prospettiva difensiva introduceva un tema distinto, relativo all’asserita assenza di base legale della condanna. Sul punto, richiamando l’arresto delle Sezioni Unite Mraidi del 2015, la Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata per un fatto che, al momento della commissione, non aveva rilievo penale. Tale evenienza si verifica quando il giudice della cognizione non abbia rilevato una abolitio criminis o abbia applicato una norma incriminatrice entrata in vigore dopo la commissione del fatto. La possibilità di intervento in executivis è giustificata dalla necessità di garantire il principio di legalità di cui agli artt. 1 e 2 cod. pen. e 25, secondo comma, Cost., nonché dall’art. 7 CEDU, dovendo la tutela dei diritti fondamentali prevalere sull’intangibilità del giudicato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha escluso che ricorresse un’ipotesi di carenza di base legale. Il capo di imputazione, infatti, faceva espresso riferimento a una pattuizione implicante il ricorso alle modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., conformemente al testo dell’art. 416-ter cod. pen. vigente nel 2017. La problematica sollevata dalla difesa atteneva, in realtà, alla prova dell’effettivo impiego del metodo mafioso, questione che non può essere rimessa in discussione dopo la formazione del giudicato. La Corte ha inoltre precisato che l’avvalimento del metodo mafioso nel procacciamento di voti è presunto quando la promessa proviene da affiliati all’associazione, purché il promissario sia consapevole della caratura mafiosa del promittente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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