Animus necandi e provocazione nel duello: onere di motivazione e nesso causale (Cass. pen. Sez. I n. 36560 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro la persona, la distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio si fonda sull’atteggiamento psicologico dell’agente e sulla potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma e dalle modalità dell’atto. In assenza di ammissioni, l’animus necandi si accerta valutando l’idoneità dell’azione in concreto, con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato. La sola dimensione ridotta del coltello non esclude il dolo, se la lesione cagionata dimostra l’attitudine dell’arma a provocare la morte. Quanto all’attenuante della provocazione ex art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., non è richiesta una proporzione tra offesa e reazione, ma un nesso causale adeguato; esso manca quando la sproporzione è tale da ridurre il fatto ingiusto a mera occasione.
Il Fatto
Due persone, ospiti di una comunità, dopo un acceso scambio verbale si affrontano all’esterno in una sorta di duello per regolare i conti. Uno si presenta armato di coltello; l’altro rientra a procurarsi a sua volta un’arma. Ne segue un conflitto con reciproche lesioni da taglio, per uno delle quali si rende necessario un drenaggio pleurico con prognosi inizialmente riservata.
Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con rito abbreviato, condanna entrambi per tentato omicidio in danno reciproco. La Corte d’appello di Genova conferma la qualificazione e riduce la pena. I difensori ricorrono in cassazione: un ricorrente contesta l’animus necandi, l’altro nega il diniego dell’attenuante della provocazione, “per accumulo”.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità: ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione rileva solo se emerge dal testo del provvedimento, non potendo la Suprema Corte rileggere le risultanze processuali (richiamate Sez. II n. 3438 del 1998 e Sez. VI n. 7651 del 2010). Le censure del primo ricorrente si risolvono in contestazioni di fatto e sono quindi inammissibili nella loro sostanza.
Nel merito, la Corte territoriale ha valutato l’elemento oggettivo: la ferita all’emitorace laterale sinistro, penetrante nella cavità pleurica con interessamento del polmone, ha causato uno pneumotorace con pericolo di vita reale. Il dolo, diretto o alternativo, è stato desunto dal mezzo usato, dalla forza esercitata e dalla zona corporea attinta, ove si trovano organi vitali. Il principio è quello consolidato secondo cui contano la sede attinta, l’idoneità dell’arma e le modalità dell’atto (Sez. I n. 24173 del 2022) e l’idoneità dell’azione va apprezzata ex ante (Sez. I n. 11928 del 2018).
Il collegio respinge la tesi dell’azione meramente dimostrativa: l’insistenza dei colpi e la penetrazione della lama smentiscono la “tecnica del pungere”. La dimensione ridotta del coltello non assume rilievo decisivo a fronte della gravità della lesione, che ne prova l’attitudine letale. Irrilevante è anche il solo colpo in zona vitale, potendo un unico fendente essere mortale. Il torace è notoriamente sede di organi vitali, sicché la dedotta inconsapevolezza resta assertiva. La ripresa dei rapporti amichevoli non esclude che, nel momento di rabbia, abbia prevalso il sentimento di rivalsa.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte richiama i requisiti della provocazione: stato d’ira, fatto ingiusto obiettivamente tale e nesso causale psicologico, non di mera occasionalità (Sez. I n. 52766 del 2017; Sez. I n. 4780 del 2013). La proporzione non è elemento legale, ma la sua macroscopica sproporzione può escludere il nesso causale (Sez. I n. 7486 del 1984; Sez. I n. 1214 del 2008). L’offesa alla madre e lo spintone, intervenuto a sfida già in corso, non hanno inciso causalmente sulla determinazione criminosa. La sfida reciprocamente accettata esclude la mera volontà chiarificatoria. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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