Le commissioni di delega tra coassicuratori sono imponibili IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 5708 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di servizio rese dall’impresa delegataria nell’ambito di un accordo di coassicurazione, in virtù della clausola di delega, non sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, non avendo natura assicurativa. La delega configura un autonomo rapporto di mandato, i cui effetti si esauriscono nei rapporti interni tra i coassicuratori. Tali prestazioni non sono altresì accessorie ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, poiché l’accessorietà presuppone la riferibilità della prestazione all’operazione principale tra i medesimi soggetti o a favore del contraente. Non è applicabile, infine, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972, che riguarda le attività di intermediazione assicurativa. Le commissioni di delega sono pertanto imponibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni IVA per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali riteneva imponibili le commissioni di delega corrisposte tra società operanti nel settore assicurativo, quali delegatarie e deleganti in accordi di coassicurazione. Le contribuenti impugnavano gli atti, sostenendo l’esenzione delle somme ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, qualificando le commissioni come prestazioni accessorie al servizio assicurativo principale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ravvisando la violazione degli artt. 1, 3, 10 e 12 del d.P.R. n. 633/1972. Ha preliminarmente distinto la coassicurazione dalla riassicurazione: nella prima si generano separati rapporti assicurativi, in cui ciascun assicuratore risponde pro quota del rischio; nella seconda il rapporto contrattuale intercorre tra assicuratore originario e riassicuratore, con l’estraneità dell’assicurato finale.
La Suprema Corte ha quindi escluso che la gestione del contratto oggetto della clausola di delega rientri nella nozione di attività assicurativa. La copertura del rischio è assicurata pro quota da tutti i coassicuratori ai sensi dell’art. 1911 c.c., mentre la delega attribuisce a una sola impresa compiti di gestione, riscossione del premio e liquidazione dei sinistri, con effetti limitati ai rapporti interni tra le imprese. Ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 24713/2020; Cass. n. 11442/2018) per affermare che tale attività non è esente né come operazione assicurativa né come attività accessoria.
Quanto al nesso di accessorietà, la Corte ha evidenziato che l’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972 presuppone due prestazioni tra i medesimi soggetti ovvero una prestazione resa da un terzo a vantaggio del contraente. La delega, invece, non riguarda l’oggetto principale della prestazione, ossia la copertura del rischio, e non attribuisce all’assicurato facoltà o diritti specifici. Tali conclusioni sono coerenti con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella causa Aspiro SA (C-40/15).
La Corte ha, infine, escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972, riservata ai soli mediatori e intermediari di assicurazione, attività svolte prima della stipulazione del contratto e in vista di essa. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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