Rapporti familiari e cointeressenze economiche fondano l’interdittiva antimafia (C.G.A.R.S. n. 592 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo non degrada, di per sé, la gravità e l’attualità degli elementi indizianti posti a fondamento dell’interdittiva antimafia; occorre la prova positiva di un fatto o di un comportamento che segni una soluzione di continuità rispetto al pericolo di infiltrazione. Quando dietro la singola impresa vi è un nucleo familiare compatto e coeso, è statisticamente più verosimile che i soggetti apparentemente estranei alle singole realtà aziendali possano curarne o interferirvi facendo leva sui congiunti più stretti. I legami di parentela e convivenza, le reciproche cointeressenze economiche e la struttura tipicamente familiare del gruppo imprenditoriale costituiscono complessivamente indice di rischio di permeabilità criminale. L’inerzia del destinatario nella fase procedimentale, per mancata produzione di memorie o mancata richiesta di audizione, non inficia la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società appellante, operante nel commercio di veicoli e macchinari per il trattamento dei rifiuti, nel noleggio e nel trasporto e raccolta di rifiuti, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la nota della Prefettura con cui le era stata negata l’iscrizione in white list, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e al verbale del Gruppo informativo antimafia.

Il primo giudice respingeva il ricorso. La società proponeva appello, riproponendo in massima parte le censure di primo grado: assenza del pericolo concreto e attuale di infiltrazione, carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzione. L’amministrazione resisteva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il requisito dell’attualità e concretezza degli indizi. Ribadisce che il decorso del tempo non svaluta da solo la gravità dei fatti, ancorché risalenti al periodo 2012-2014. Spetta all’appellante, semmai, allegare e provare un comportamento o un evento che rappresenti una soluzione di continuità rispetto al pericolo ipotizzato: prova che nel ricorso non viene offerta.

Sul rapporto di parentela, la Corte richiama la lettura del provvedimento prefettizio secondo cui la società può ritenersi parte di un gruppo imprenditoriale unico e coeso, di matrice familiare, in cui i legami parentali assumono natura clanica e in cui si registra un’unica regia gestionale. Sui legami tra padre e figli si innestano reciproche cointeressenze e titolarità di imprese nel medesimo ambito economico.

Assume rilievo sintomatico che i due fratelli conviventi risultino coinvolti in un procedimento penale per reati ambientali, maturato in un contesto in cui centrale sarebbe il ruolo criminoso degli stessi. Le condotte contestate riguardano il rinvenimento di ingente quantitativo di rifiuti speciali e il successivo trasporto transfrontaliero. Il padre dei due, già condannato nel 2004 per condotte correlate alla gestione di rifiuti, è stato rinviato a giudizio per gravi reati in materia di illecito smaltimento, unitamente a soggetti imputati di concorso in associazione mafiosa. La Corte richiama l’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, che annovera tra le situazioni indizianti i provvedimenti di giudizio o le condanne anche non definitive per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra cui il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.

Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa: premessa la natura cautelare e preventiva dell’interdittiva (Cons. Stato, ad. plen., n. 3 del 2018), quando dietro l’impresa vi è un nucleo familiare coeso è statisticamente più verosimile che chi è apparentemente fuori dalle singole aziende possa continuarne la gestione o interferirvi tramite i congiunti; il nucleo familiare allargato è tra gli strumenti più usati dalla criminalità mafiosa per la penetrazione legale nell’economia (Cons. St., sez. III, n. 4588 del 2024).

Quanto al settore, lo smaltimento illecito di rifiuti è notoriamente inquinato dalla presenza mafiosa; l’appellante vi opera da anni conoscendone le regole distorte, come dimostrano la condanna del 2004, l’interdizione dai pubblici uffici e l’inabilitazione all’esercizio dell’impresa. Infine, la mancata partecipazione alla fase procedimentale — nessuna memoria, nessuna richiesta di audizione — e l’assenza di misure di dissociazione dal genitore attinto da condanne relegano la censura di difetto di proporzione tra quelle non fondate. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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