Patteggiamento, qualificazione giuridica del fatto e limiti al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 26017 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La censura meramente confutativa ed oppositiva rispetto alla motivazione adottata non supera tale limite.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con sentenza del 20 gennaio 2026, ha applicato all’imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e due mesi di reclusione, oltre all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 61, n. 5, cod. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, affidato a un unico motivo, deducendo l’errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento ai profili dell’idoneità dell’azione e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso verte su motivo non consentito. Pur essendo ammesso, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, tra l’altro per motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto, la possibilità va ricondotta entro limiti rigorosi.

Il principio richiamato è quello per cui la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, come affermato da Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022.

Nel caso concreto, la censura articolata è, peraltro, meramente confutativa ed oppositiva rispetto alla motivazione adottata nel provvedimento impugnato in punto di qualificazione giuridica del fatto, in ragione della specificità del rito alternativo.

Sul punto il giudice di merito ha valorizzato la sede del corpo attinta, le circostanze dell’azione, l’arma utilizzata e le modalità di inflizione dei colpi di coltello, in coerenza con l’orientamento secondo cui, nei delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata e dalle modalità dell’atto lesivo, come ribadito da Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013 e da Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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