Prescrizione del reato permanente: computo degli atti interruttivi e termine massimo (Cass. pen. Sez. 3 n. 14865 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati permanenti, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza, ma il suo decorso può essere interrotto da ciascuno degli atti indicati dall’art. 160 cod. pen., senza che possa attribuirsi rilievo esclusivo all’atto interruttivo temporalmente più vicino alla data di consumazione del reato. L’omessa valutazione di un atto interruttivo successivo, quale il decreto di giudizio immediato, rende erronea la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, imponendosi l’annullamento della sentenza che abbia fatto erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. Il giudice, nel verificare la maturata prescrizione, è tenuto a considerare tutti gli atti interruttivi intervenuti nel corso del procedimento, incluso quello che ha determinato l’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2025, aveva dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nei confronti di due imputati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, un’area attrezzata per lo svago con manufatti edilizi, in un Comune della provincia di Taranto. Il giudice di merito aveva ritenuto maturata la prescrizione della contravvenzione, considerando come ultimo atto interruttivo il decreto penale di condanna emesso in data 27 ottobre 2021 e facendo decorrere il termine dalla cessazione della permanenza, coincidente con il sequestro dell’area del 28 agosto 2021.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Avvocato generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. in relazione al calcolo della prescrizione. Secondo il ricorrente, la causa estintiva non era ancora intervenuta, dovendosi tenere conto, quale atto interruttivo, anche del decreto di giudizio immediato emesso in data 19 giugno 2024, con conseguente maturazione del termine massimo solo in data 28 agosto 2026.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, il quale aveva individuato nel decreto penale di condanna del 27 ottobre 2021 l’ultimo atto interruttivo della prescrizione. Su tale presupposto, considerando la cessazione della permanenza del fatto alla data del sequestro del 28 agosto 2021, il Tribunale aveva ritenuto decorso il termine ordinario di quattro anni e, conseguentemente, dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.

La Corte ha ritenuto tale impostazione non corretta, evidenziando che l’ultimo atto interruttivo era in realtà costituito dal decreto di giudizio immediato del 19 giugno 2024. Tale atto, intervenuto successivamente al decreto penale di condanna, aveva determinato una nuova interruzione del decorso del termine prescrizionale, impedendo che la prescrizione potesse considerarsi maturata alla data della sentenza impugnata.

La decisione si fonda sul principio per cui, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., il calcolo della prescrizione non può limitarsi alla considerazione del solo atto interruttivo più risalente, ma deve tenere conto di tutti gli atti del procedimento idonei a interrompere il decorso del termine. Nel caso di specie, il decreto di giudizio immediato, successivo al decreto penale di condanna, aveva correttamente interrotto la prescrizione, con la conseguenza che il termine massimo di cinque anni, applicabile in considerazione degli atti interruttivi intervenuti, sarebbe maturato solo in data 28 agosto 2026.

La Corte ha pertanto giudicato fondato il ricorso, rilevando l’erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata dal giudice di merito. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso del procedimento, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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