Permesso di necessità: valutazione congiunta del dato nosografico e cronologico (Cass. pen. Sez. 1 n. 5129 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, i presupposti per la concessione del permesso di necessità di cui all’art. 30, commi 1 e 2, legge n. 354/1975 devono essere valutati dal giudice di sorveglianza senza ricorrere a valutazioni presuntive, ma con un apprezzamento di merito prudente e ancorato alle emergenze del caso concreto. La valutazione deve essere congiunta ed equilibrata tra parametri strettamente nosografici e parametri cronologici, relativi alla cadenza delle visite effettuate dal familiare: una condizione clinica connotata da particolare gravità e progressività ma stabile può giustificare il permesso quando sia decorso un periodo di tempo particolarmente lungo dall’ultima visita, a condizione che non sia possibile mantenere i rapporti familiari con mezzi alternativi tecnologici. L’esecuzione penitenziaria è governata dal principio di umanità di cui all’art. 27 Cost.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., ristretto presso la Casa circondariale di Cuneo, presentava istanza di concessione del permesso di necessità per fare visita alla madre, affetta da una patologia cronica a sviluppo progressivo che ne comprometteva irreversibilmente le facoltà cognitive e relazionali.
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo respingeva l’istanza con provvedimento del 26 giugno 2025. Avverso tale diniego venivano proposti due autonomi reclami: il primo presentato personalmente dal detenuto in data 26 giugno 2025, il secondo depositato dal difensore di fiducia il 1° luglio 2025, con allegata documentazione sanitaria attestante l’aggravamento della patologia. Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo, ritenendo la patologia della madre stabile e non idonea a prefigurare l’imminenza di un evento mortale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, rilevando un duplice profilo di illegittimità nell’ordinanza impugnata.
In primo luogo, è emersa la parzialità della piattaforma valutativa utilizzata dal Tribunale di sorveglianza, che ha deciso il reclamo facendo riferimento al solo atto proposto personalmente dal detenuto, senza considerare l’autonomo reclamo depositato dal difensore il 1° luglio 2025, al quale era allegata la documentazione sanitaria relativa al peggioramento delle condizioni della madre. L’omessa considerazione di tale atto ha determinato un vizio motivazionale rilevante.
Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’art. 30 Ord. pen. disciplina due ipotesi differenti: il permesso per imminente pericolo di vita del familiare, previsto dal primo comma, e quello per eventi familiari di particolare gravità, contemplato dal secondo comma. Le due ipotesi, pur non equiparabili, trovano il loro comune fondamento nel principio di umanità del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 27 Cost.
La valutazione sulla gravità delle condizioni di salute del familiare non può essere guidata da presunzioni, ma richiede un apprezzamento concreto che combini il dato nosografico con quello cronologico. In tal senso, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, secondo cui la nozione di evento di particolare gravità comprende anche la strutturazione progressiva di una condizione che, dopo un periodo sensibilmente lungo, si apprezzi come particolarmente grave per la vita familiare del detenuto.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha effettuato tale verifica congiunta, omettendo di considerare che l’ultimo permesso per visitare la madre risaliva al 2021 e trascurando l’esame della documentazione medica prodotta dal difensore, tale da rendere incompleta la piattaforma nosografica considerata. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame, che dovrà essere condotto in conformità ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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