Sequestro preventivo e legittimazione del rappresentante legale al riesame (Cass. pen. Sez. III n. 39546 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la legittimazione e l’interesse del rappresentante legale della società, a sua volta indagato, devono essere valutati in relazione al tipo di sequestro e alla spettanza soggettiva del bene. Se i beni sono stati appresi nei confronti della società per la confisca diretta, l’interesse a impugnare spetta esclusivamente al soggetto cui i beni sarebbero restituiti in caso di dissequestro, con necessità di apposita procura speciale al difensore. Il difetto di specificazione su tale presupposto rende il ricorso inammissibile, restando assorbite le censure su fumus e periculum in mora.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’istanza di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo di circa euro 20.000, corrispondenti all’iva evasa, in relazione a fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Il sequestro era finalizzato alla confisca diretta e, in subordine, alla confisca per equivalente, ed era stato emesso dal Gip su richiesta della pubblica accusa.
Il tribunale adito ha confermato il provvedimento. Avverso tale ordinanza il ricorrente, quale indagato e legale rappresentante della società, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati su vizi di motivazione e violazione di legge. Il ricorso giunge così all’esame della Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo preliminare di ordine processuale. Osserva il Collegio che dal ricorso non emerge se il sequestro sia stato eseguito nei confronti della società o del ricorrente, né se fosse finalizzato alla confisca diretta o a quella per equivalente. Sul punto il ricorrente nulla specifica.
Tale carenza si riverbera sulla legittimazione dell’istante. Il soggetto che agisce quale indagato, e non quale legale rappresentante della società, è legittimato al riesame solo in caso di sequestro per equivalente su beni propri, restituibili in caso di accoglimento. Diversamente, ove siano stati appresi beni della società per la confisca diretta, l’interesse all’impugnazione fa capo solo al soggetto cui i beni sarebbero restituiti: ossia, nella specie, la società.
Ne deriva la necessità di apposita procura speciale al difensore, nella specie assente. Sul punto la Corte richiama il principio per cui, nel procedimento di restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procura non è legittimato a proporre istanza di riesame, valendo la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che richiede il ministero di un difensore munito di procura speciale.
Il Collegio esamina anche la recente decisione delle Sezioni Unite, riportata con informazione provvisoria del 25.09.2025, secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nel caso di specie tale interesse è del tutto insussistente: il ricorrente non ha affrontato il tema della diversità della propria posizione rispetto a quella della società, né ha allegato circostanze atte a suffragare un interesse inciso dalla rimozione del sequestro.
Le censure su fumus e periculum in mora restano pertanto assorbite. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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