Legittimo il punteggio equalizzato nei test di ammissione a medicina (Cons. Stato n. 8005 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema di attribuzione del punteggio equalizzato nelle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina non viola i canoni di par condicio e di selezione secondo merito. Il coefficiente di equalizzazione, determinato su base statistica in funzione del diverso livello di difficoltà dei quesiti, non costituisce fattore erratico, ma strumento correttivo della disomogeneità delle prove e della casualità insita nell’estrazione dei quesiti dalla banca dati. La diversità dei coefficienti applicati a ciascun test esprime matematicamente il diverso livello di difficoltà e rende omogenea la valutazione. È pertanto illegittima, per eccesso di potere, la statuizione che annulli gli atti della procedura sul presupposto che l’equalizzazione precluda al candidato il conseguimento del punteggio massimo teorico.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alle prove TOLC per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia e odontoiatria per l’anno accademico 2023-2024, indette con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107. Il punteggio conseguito, pari a 56,68, non gli ha consentito l’immatricolazione in alcuna delle sedi prescelte.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 863/2024, ha accolto in parte il ricorso, ravvisando l’illegittimità del criterio di attribuzione del punteggio c.d. equalizzato di cui all’art. 6, comma 4, del d.m. n. 1107/2022, e ha annullato il decreto ministeriale, il decreto direttoriale n. 1925/2022, i bandi e la graduatoria unica nazionale. Il Tribunale ha però escluso l’ammissione in soprannumero e la ripetizione della prova. Il ricorrente ha appellato in via principale; le amministrazioni e il CISIA hanno proposto appelli incidentali, contestando anche l’interesse ad agire e la legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di difetto di interesse. L’accoglimento delle censure, anche solo sulla modalità di attribuzione del punteggio, avrebbe reintegrato il ricorrente nella chance di immatricolazione: utilità strumentale idonea a fondare l’interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., in linea con Cons. Stato, Sez. VII, n. 6237 e n. 6238 del 2023.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ritiene che la qualità di amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non possa essere intesa in senso restrittivo. Rientrano nel giudizio anche le amministrazioni che ricevano gli effetti dell’atto o che abbiano concorso alla sua formazione. Presidenza del Consiglio e Ministero della salute hanno partecipato alla fase programmatoria del fabbisogno sanitario e ne sono destinatarie.

Nel merito, il Collegio ritiene superabili i profili di eccesso di potere ravvisati in primo grado. Il sistema di equalizzazione, disciplinato nell’allegato 2 al d.m. n. 1107/2022, risponde alla finalità di rendere omogenee prove composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi. Il coefficiente è calcolato a valle dell’erogazione, come scostamento medio rispetto al massimo teorico, e corregge il potenziale fattore di alterazione della parità insito nell’estrazione casuale dei quesiti.

La Corte respinge l’automatismo secondo cui qualsiasi equalizzazione comporterebbe distorsione. La selezione concorsuale si fonda sul merito relativo, non assoluto. Non è dimostrato che il punteggio massimo non equalizzato sarebbe stato sufficiente a una collocazione utile. Le critiche tecniche alla banca dati, al periodo di calibrazione e agli arrotondamenti non raggiungono nemmeno un principio di prova della fallacia del modello.

Inammissibili sono le censure sulla ripetizione dei quesiti tra sessioni e turni, per mancata specificazione della sessione e del turno di partecipazione. Lo stesso vale per la ripartizione del tempo tra le sezioni: il ricorrente prospetta un interesse astratto alla legalità, non coerente con la giurisdizione soggettiva (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2015). Generiche sono infine le doglianze sul sottodimensionamento dei posti, poiché l’art. 3, comma 2, legge n. 264/1999 demanda alla pubblica amministrazione una valutazione ampiamente discrezionale.

L’appello principale è respinto; gli appelli incidentali sono accolti e il ricorso di primo grado respinto. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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