Qualificazione del rapporto e sindacato di legittimità sul giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31349 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla sussistenza in concreto della subordinazione, risolvendosi nella valutazione delle circostanze che ne integrano gli elementi costitutivi, è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo che siano violati gli elementi identificativi del tipo di rapporto qualificato dall’ordinamento o sia omessa la valutazione di un fatto decisivo. Gli accertamenti di fatto non sono sindacabili oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure non ammetta le prove affermando che la domanda non è provata, o ponga a base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento liberamente valutabile come prova legale.

Il Fatto

La vicenda origina da due giudizi poi riuniti in appello, entrambi relativi al rapporto intercorso tra una lavoratrice, formalmente assunta con qualifica di dirigente, e una società. Un primo giudizio riguardava le retribuzioni di due mensilità e la quota di TFR; un secondo giudizio riguardava l’accertamento della qualifica dirigenziale per un periodo anteriore all’assunzione formale, le differenze retributive e la legittimità del licenziamento.

Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice, accertando un credito della società per pagamenti indebiti, e in un distinto giudizio aveva riconosciuto il rapporto subordinato per il periodo pregresso, condannando reciprocamente le parti. La Corte d’appello rigettò l’appello principale della lavoratrice, ne respinse le domande e ridusse la condanna risarcitoria a suo carico. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la qualificazione del rapporto come autonomo anziché subordinato, deducendo la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e per alcuni profili inammissibile, perché la Corte territoriale aveva accertato l’assenza di prova dell’eterodirezione, l’inesistenza di un orario prestabilito e la mancanza di un controllo continuativo, valorizzando altresì la misura dei compensi, inferiori in costanza della qualifica dirigenziale e più elevati nel regime delle fatture.

La Corte ha ribadito che il giudizio sulla subordinazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, appartiene alla valutazione insindacabile del giudice di merito, cui spetta anche la scelta delle prove rilevanti, salvo che siano violati gli elementi identificativi del tipo o sia omessa la valutazione di un fatto decisivo: ipotesi entrambe escluse. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, con i principi costantemente ribaditi da Sezioni Unite n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014 e n. 417 del 2015.

Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la loro violazione è deducibile solo in presenza delle specifiche situazioni indicate, richiamando Sezioni Unite n. 20867 del 2020, Cass. n. 11892 del 2016, Cass. n. 25029 del 2015 e Cass. n. 25216 del 2014. Nel caso concreto la ricorrente si limitava a censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, censura proponibile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso e non integrato.

Il secondo motivo, relativo alla conversione della collaborazione coordinata e continuativa, è stato respinto per mancanza di prova della coordinazione. Il terzo motivo sulla tardività della contestazione disciplinare è stato disatteso, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito, insindacabile se motivata, con richiamo a Cass. n. 14726 del 27.05.2024. Il quarto motivo sulla misura della retribuzione è stato rigettato, avendo la Corte d’appello accertato che i pagamenti erano indebiti, con richiamo a Cass. n. 22387 del 2018. Il quinto motivo sulla prescrizione è stato respinto, rilevandosi che la prescrizione è decennale e non quinquennale, versandosi in tema di responsabilità contrattuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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