Recesso dagli incentivi FER e restituzione degli incentivi netti secondo il sistema (Cons. Stato n. 7016 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di recesso dalla Convenzione stipulata con il GSE per gli incentivi alle fonti rinnovabili, l’operatore è tenuto alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento dell’esercizio dell’opzione. La clausola contrattuale che riproduce l’art. 3, comma 9, del D.M. 4 luglio 2019 impone la restituzione anche dei differenziali negativi tra tariffa incentivante e prezzo zonale orario, secondo la logica del sistema a due vie. La domanda di ripetizione di somme erogate in assenza del presupposto integra un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non l’esercizio di un potere di autotutela. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dei relativi oneri motivazionali. La libera sottoscrizione della Convenzione determina acquiescenza agli atti presupposti, con carenza di interesse a impugnarli.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto eolico entrato in esercizio nel giugno 2020. Nel gennaio 2021 otteneva il riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 e nell’aprile 2021 stipulava la Convenzione con il GSE per un incentivo pari a 0,064288 Euro/kWh. Nel febbraio 2022, a fronte del forte aumento del costo dell’energia, la società esercitava la rinuncia all’incentivo ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Convenzione e dell’art. 3, comma 9, del D.M. 4 luglio 2019.
Alla chiusura del rapporto il Gestore riteneva di aver corrisposto somme non dovute e chiedeva la restituzione di 497.585,98 Euro, poi portati a 527.444,59 Euro con successiva fattura. La società impugnava la determinazione e, in via subordinata, la stessa norma ministeriale, ove interpretata nel senso di consentire la trattenuta dei differenziali negativi. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del meccanismo incentivante. Il D.M. 4 luglio 2019 prevede un sistema a due vie: quando la tariffa supera il prezzo zonale orario il GSE integra la differenza; quando il prezzo di mercato è superiore, l’operatore versa al Gestore il differenziale, definito impropriamente “incentivo negativo”. La Convenzione riproduce tale metodologia e, all’art. 16, comma 2, impone la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento del recesso.
L’appellante sosteneva che la rinuncia comportasse solo la restituzione delle integrazioni percepite, restando i ricavi di mercato estranei alla logica dell’incentivo. La Sezione respinge l’esegesi, richiamando la propria decisione n. 6514 del 12.08.2026. Il recesso costituisce un onere restitutorio che rappresenta il costo dell’opzione anticipata, e la sua validità è condizionata alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione. Il Collegio valorizza anche il paragrafo 3.2.6 delle Regole applicative del Decreto, che conferma come il valore degli incentivi netti fruiti sia reso disponibile al soggetto responsabile.
Superata l’interpretazione, la Corte affronta le censure di illegittimità del D.M. rispetto al diritto unionale e interno. Il Collegio le ritiene precluse dalla Convenzione liberamente sottoscritta. La Sezione richiama la sentenza n. 1006 del 9 febbraio 2026 e la giurisprudenza unionale: per gli impianti entrati in esercizio dopo il 2012 il sostegno è attribuito mediante contratti di diritto privato. La sottoscrizione dell’accordo, dopo valutazioni di convenienza, integra acquiescenza ai provvedimenti presupposti, istituto compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost. quando derivi da scelta libera e consapevole, come affermato dall’Adunanza plenaria n. 6 del 30 luglio 2026.
La possibile contrarietà del decreto al diritto eurounionale non determina nullità, ma al più annullabilità dell’atto, con onere di impugnazione nel termine di decadenza. L’atto di regolazione delle partite economiche costituisce mera esecuzione del meccanismo contrattuale. La richiesta di recupero non è autotutela, ma ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Non è invocabile il legittimo affidamento, trattandosi di potere vincolato di recupero di denaro pubblico. L’appello è respinto, con spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.