Opposizione a preavviso di fermo e foro del luogo della violazione (Cass. civ. Sez. II n. 25616 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati, quando il credito posto a fondamento derivi da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, si qualifica come azione di accertamento negativo della pretesa e non come opposizione all’esecuzione forzata. Ad essa si applicano i criteri di competenza dettati per l’opposizione a sanzione amministrativa dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: competenza per materia del giudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) e b), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione, e competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foro inderogabile. Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile anche nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale per territorio inderogabile e può essere sollevato dal giudice di pace.

Il Fatto

Un contribuente proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato da un comune per il recupero di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, deducendo tra l’altro l’omessa notificazione dell’atto presupposto. Il Giudice di pace adito in prima battuta declinava la propria competenza per territorio in favore di altro Giudice di pace.

Riassunta la causa, il giudice indicato come competente qualificava l’opposizione come opposizione all’esecuzione forzata nella sua fase prodromica e, ritenuta perciò la competenza del luogo di residenza dell’opponente, si riteneva a sua volta incompetente e sollevava d’ufficio il regolamento di competenza, indicando quale giudice competente un terzo Giudice di pace.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del regolamento sollevato d’ufficio. A norma dell’art. 45 c.p.c., il giudice indicato come competente da quello primariamente adito, dinanzi al quale la causa è riassunta e che si ritenga a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento nelle sole ipotesi di conflitto negativo virtuale per materia o per territorio inderogabile, non anche per valore o per territorio derogabile. Il rimedio è esperibile anche dal giudice di pace, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude il regolamento nei giudizi davanti a tale giudice nelle sole ipotesi degli artt. 42 e 43.

Nel caso di specie il conflitto investe la competenza per territorio inderogabile in entrambe le qualificazioni prospettate: quale foro del luogo della violazione, ai sensi degli artt. 6, secondo comma, e 7, secondo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, se l’opposizione è azione di accertamento negativo; quale foro dell’opposizione all’esecuzione, inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., se fosse opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal giudice remittente.

Sul merito del conflitto, la Corte risolve in favore della competenza del Giudice di pace di Lodi. L’opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati, ove il credito derivi da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, si configura come azione di accertamento negativo della pretesa e non come opposizione all’esecuzione forzata. La qualificazione trova sostegno in un orientamento consolidato, richiamato anche a Sezioni Unite.

Ad essa si applicano dunque i criteri di competenza dettati per l’opposizione a sanzione amministrativa dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: la competenza appartiene per materia al giudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) e b), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione, e per territorio al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foro inderogabile. Poiché le violazioni risultano commesse nel circondario di Lodi, come ritenuto dal giudice che aveva declinato la competenza e non contestato nel luogo dal giudice remittente, competente è il Giudice di pace di Lodi. La contraria qualificazione come opposizione all’esecuzione, seguita dal giudice remittente per radicare la competenza nel luogo di residenza dell’opponente, è superata dalle pronunce citate.

La Corte dichiara pertanto la competenza del Giudice di pace di Lodi, dinanzi al quale le parti devono riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, senza luogo a liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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