Prescrizione e recidiva ad effetto speciale nel reato tentato: decorrenza dei termini (Cass. pen. Sez. V n. 36719 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga del medesimo termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.. Ai fini della prescrizione rileva la recidiva ad effetto speciale anche quando sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti, poiché l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. incida sulla determinazione della pena massima del reato. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la decisione del Tribunale di Catania che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato. In particolare, sulla base dell’accordo raggiunto con il pubblico ministero, la Corte ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti e ha ridotto la pena.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale lamenta l’omesso rilievo della estinzione del reato per essere maturato il termine di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato per tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; il reato risulta commesso il 22 giugno 2016.

Essendo state applicate due aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. la pena edittale va determinata applicando prima l’aggravante speciale più grave, individuata in quella dell’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., che comporta il raddoppio della pena, e poi aumentando di un terzo la pena così determinata. La pena per il reato consumato risulta pari ad anni otto di reclusione; quella per il tentativo, ridotta di un terzo, è pari ad anni cinque e mesi quattro.

Il termine di prescrizione è quindi pari ad anni sei ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen., aumentato di due terzi per la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., e sale ad anni dieci. La Corte richiama la Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, secondo cui la recidiva ad effetto speciale incide sia sul computo del termine base sia sulla proroga in presenza di atti interruttivi, e la Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, secondo cui rileva anche la recidiva subvalente nel bilanciamento.

Poiché il reato è stato commesso il 22 giugno 2016, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di secondo grado, anche prescindendo dalla sospensione del termine intervenuta per effetto dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni forensi. La Corte richiama infine la Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013: l’inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è dichiarata con ordinanza de plano, senza avviso alle parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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