Falsa testimonianza scriminata in sede penale rileva sul piano disciplinare (Cons. Stato n. 8497 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen., che esclude la rilevanza penale della falsa testimonianza resa a scopo difensivo, non elimina la gravità della condotta sul piano disciplinare. Il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato, pur riferito dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 alla pubblicazione della sentenza di condanna, decorre dalla conoscenza qualificata degli atti penali da parte dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo non può procedere a una nuova valutazione del fatto accertato in sede penale, se non per profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Un ispettore della Polizia di Stato, nel corso di un processo penale, riferiva come testimone di essere stato afferrato per la cravatta da un cittadino straniero e dalla moglie durante un servizio ispettivo, con refertazione di una lesione. I presunti aggressori venivano assolti e gli atti trasmessi alla Procura per verificare la sussistenza della falsa testimonianza. Il Pubblico Ministero disponeva l’archiviazione ritenendo applicabile la causa di non punibilità dell’art. 384 cod. pen., per essere la falsa dichiarazione commessa a scopo difensivo.

Il Capo della Polizia ingiungeva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei. Il TAR Toscana respingeva il ricorso, ritenendo non tardiva l’instaurazione del procedimento e non sproporzionata la sanzione. L’ispettore proponeva appello, censurando la tardività dell’azione disciplinare, l’omessa valutazione di prove a discolpa e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello e ritiene superfluo esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Ministero. Sul primo motivo, la Corte afferma che il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata degli atti penali da parte dell’Amministrazione. Diversamente si perverrebbe alla conclusione illogica di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare a un termine decadenziale senza che l’Amministrazione abbia conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale. Richiama sul punto Consiglio di Stato n. 6726 del 2022, n. 1465 del 2021 e n. 6289 del 2023.

Il secondo motivo è inammissibile, perché chiede una nuova valutazione del fatto già accertato con la sentenza che ha assolto i presunti aggressori. La lesione riscontrata al Pronto Soccorso resta irrilevante rispetto all’elemento centrale sul piano disciplinare: la falsa attribuzione di un’aggressione mai avvenuta.

Quanto alla proporzionalità, la Corte esclude la violazione del principio. L’illecito presenta particolare gravità: dopo aver denunciato un cittadino straniero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni non verificatesi, l’appellante ha reiterato la condotta con una falsa testimonianza, non punibile solo per l’esistenza di una scriminante speciale. Quest’ultima, se elimina la rilevanza penale delle dichiarazioni, non fa venir meno la gravità della condotta sul piano disciplinare. L’Amministrazione avrebbe potuto adottare anche un provvedimento espulsivo, mentre la sospensione appare equilibrata, anche in considerazione del precedente disciplinare a carico del poliziotto.

L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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