Impossessamento di pen-drive altrui integra il furto (Cass. pen. Sez. 5 n. 6542 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale tra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito. Ne consegue che colui che se ne impossessa senza provvedere alla restituzione commette il reato di furto, non già la diversa ipotesi di appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 647 cod. pen., e l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi integra il reato di ricettazione. Il dolo specifico del furto, ex art. 624 cod. pen., è integrato da qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore. È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva ritenuto l’imputato colpevole di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 7 e 61 nn. 5 e 10 cod. pen., per essersi impossessato di una pen-drive di proprietà di un’appartenente al Corpo Forestale, consapevole che in essa era registrata un’annotazione di polizia giudiziaria redatta a carico dei suoi genitori. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. per l’utilizzo di intercettazioni, la mancata riqualificazione del fatto ex art. 647 cod. pen. e l’insussistenza delle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo privo di fondamento. Il Tribunale aveva utilizzato esclusivamente le conversazioni intercettate a seguito del decreto n. 278 del 2013, emesso nel presente procedimento, e non quelle derivanti dal decreto n. 131 del 2013, disposto in un diverso giudizio. Pertanto, non si era avverata alcuna violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. Il ricorrente, inoltre, non aveva offerto la c.d. “prova di resistenza”, necessaria quando si deduce l’inutilizzabilità di una prova, e il contenuto delle conversazioni risultava superfluo, essendo la pen-drive stata riconsegnata dagli stessi imputati nel corso dell’accesso domiciliare.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell’ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale non fa cessare il potere di fatto del titolare. La pen-drive, dimenticata dagli operanti e contenente file a loro riconducibili, conservava inequivoci segni della altrui proprietà, tanto da essere stata subito riconsegnata all’accesso al domicilio. La condotta, pertanto, integrava il delitto di furto e non la meno grave ipotesi di cui all’art. 647 cod. pen. Né rilevava il tempo trascorso tra lo smarrimento e il rinvenimento, essendo decisiva la presenza di tali segni.
Con riferimento al dolo specifico, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 41570 del 2023, secondo cui il fine di profitto va inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale. Nel caso di specie, la chiavetta conteneva l’atto conclusivo della verifica sull’attività dei genitori dell’imputato, il che rendeva evidente l’interesse ad impossessarsene.
Le censure relative alle circostanze aggravanti sono state infine dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo state proposte con i motivi di appello. Al rigetto del ricorso – non essendo ancora decorso il termine di prescrizione – è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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