Inammissibile il ricorso per cassazione del terzo interessato privo di procura speciale (Cass. pen. Sez. 3 n. 1102 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di procura speciale al difensore, il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società che, in qualità di terzo interessato, impugni il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni di sua proprietà. Il terzo che agisce per riconseguire la disponibilità dei beni sottoposti a cautela reale agisce a tutela di un interesse proprio ed autonomo rispetto all’indagine penale, con la conseguenza che il ricorso è soggetto alla disciplina della procura speciale di cui all’art. 571 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta presentata dal legale rappresentante di una società, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della medesima società, fino alla concorrenza del profitto del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, contestato per l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Avverso l’ordinanza di rigetto proponeva ricorso per cassazione il legale rappresentante della società, deducendo la mera apparenza della motivazione in ordine alla ricorrenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale considerato le allegazioni difensive circa la solidità imprenditoriale e finanziaria della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto dal legale rappresentante non in proprio, ma nella qualità di rappresentante della società, la quale, assumendo di essere destinataria degli effetti del sequestro, chiedeva la restituzione dei beni.
Richiamando la giurisprudenza costante di legittimità, la Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. III, n. 29858 del 2018; Sez. II, n. 310 del 2018).
Il soggetto agente, pur essendo legale rappresentante della società, tutelava un interesse del tutto autonomo rispetto alla posizione della persona fisica indagata. Egli agiva, infatti, per riconseguire la disponibilità dei beni sottoposti a vincolo, quale terzo estraneo al procedimento penale. In tale veste, ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen., il ricorso doveva essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, non essendo sufficiente la mera qualità di legale rappresentante dell’ente.
L’assenza della procura speciale ha reso il ricorso inammissibile, senza che fosse necessario esaminarne i profili contenutistici, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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