Carenza del quadro indiziario per la consegna dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VI n. 31885 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è viziata da illogicità la motivazione che fonda il quadro indiziario per il reato di concorso nel traffico di sostanze stupefacenti su di una consegna di un borsone contenente lo stupefacente, allorché gli atti richiamati non chiariscano se il borsone fosse già nella disponibilità dei coindagati al momento della discesa dal veicolo, ovvero se sia stato consegnato dall’indagato in occasione dell’avvicinamento alla sua autovettura. L’incertezza su tale circostanza incide direttamente sulla tenuta logica della motivazione, dovendosi annullare l’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del G.i.p. che aveva disposto nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo A) e 81, 337 cod. pen. (capo B). Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo quattro motivi, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dell’episodio di consegna dello stupefacente, la ritenuta sussistenza dei gravi indizi per la resistenza a pubblico ufficiale e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte, trattati congiuntamente i primi due motivi, ha disatteso la censura di travisamento della prova, risolvendosi essa nella contestazione della valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale. Ha però accolto la doglianza relativa alla illogicità della motivazione, rilevando che il passaggio in cui il Tribunale aveva affermato che la circostanza di aver notato il borsone dopo l’avvicinamento dei coindagati all’autovettura dell’indagato lasciava «intuire» la consegna da parte di quest’ultimo, non trovava puntuale riscontro nel tenore testuale degli atti.
Dalla descrizione degli operanti, infatti, non era dato desumere se il borsone fosse già nella disponibilità dei coindagati al momento della discesa dal veicolo o se fosse stato loro consegnato dall’indagato. L’incertezza su tale circostanza, ha osservato la Corte, incide direttamente sulla tenuta logica della motivazione in ordine alla compartecipazione al reato di cui al capo A, assumendo particolare rilievo anche alla luce delle ulteriori censure difensive non adeguatamente confutate, quali la permanenza senza apparente ragione dell’indagato a bordo del veicolo, l’assenza di sequestro di somme di denaro e le dedotte incongruenze dimensionali tra il doppio fondo e il borsone sequestrato.
Il terzo motivo, concernente la gravità indiziaria per la resistenza a pubblico ufficiale, è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stata prospettata una ricostruzione alternativa a quella emergente dall’annotazione di polizia giudiziaria, e risultando l’ematoma riportato dall’indagato compatibile con il contesto descritto dagli operanti. Il quarto motivo, relativo ai principi di proporzionalità e adeguatezza, è stato ritenuto assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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