Aggravante dell’ingente quantità e consapevolezza del principio attivo (Cass. pen. Sez. VI n. 41240 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, si fonda sul dato ponderale riferito al principio attivo, ma non si esaurisce nel calcolo matematico: il dato numerico va inquadrato nel giudizio di offensività complessiva dell’attività di traffico. Ai fini della configurabilità dell’aggravante rileva la consapevolezza del quantitativo, sostituibile dalla colpevole ignoranza secondo l’art. 59, comma 2, cod. pen. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è dovuto per la sola assenza di precedenti o il comportamento processuale. La confisca allargata per sproporzione ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e art. 240-bis cod. pen. prescinde dalla sola condotta di detenzione contestata.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 maggio 2025, riformava parzialmente la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Milano del 6 novembre 2024, riducendo le pene inflitte a due imputati riconosciuti colpevoli di detenzione illegale di ingenti quantitativi di hashish e marijuana e di un quantitativo di cocaina; uno dei due rispondeva anche di detenzione di armi con matricola abrasa e di ricettazione delle stesse.
Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo contestava l’aggravante dell’ingente quantità, il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e la confisca del denaro rinvenuto nell’abitazione coniugale. Il secondo censurava il profilo soggettivo dell’aggravante e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo la Corte rileva che il ricorrente non si confronta con l’analisi dei giudici di merito, che non si sono limitati al dato matematico. La Corte territoriale ha valutato il complesso dell’attività illecita, connotata da un vasto traffico di stupefacenti, attestato dalla disponibilità di plurime specie e da appunti manoscritti sulla redditività giornaliera dello spaccio. Il dato ponderale, riferito al principio attivo, è stato inquadrato nel giudizio di offensività, coerente con la ratio dell’aggravante.
Quanto ai parametri, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 14722 del 2020 (Polito), che confermano il canone di Sezioni Unite n. 36258 del 2012 (Biondi): per le droghe leggere rileva la disponibilità pari a 4000 volte il valore soglia di 500 grammi. Il quantitativo di hashish riscontrato supera tale parametro.
Sul coefficiente psicologico, i motivi sono generici e manifestamente infondati. Il tema va inquadrato nella verifica della consapevolezza o della colpevole ignoranza del dato, agli effetti dell’art. 59, comma 2, cod. pen., come affermato da Sez. IV n. 18049 del 2022. La Corte territoriale ha argomentato in modo non illogico sulla piena condivisione del traffico e sulla disponibilità di un appartamento adibito a deposito.
Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso di uno dei condannati è fondato per un errore di calcolo: la pena avrebbe dovuto essere di anni sette e mesi quattro, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., e viene rideterminata con annullamento senza rinvio in parte qua. Il diniego delle attenuanti generiche è confermato: l’assenza di precedenti e il comportamento processuale non sono sufficienti a fronte di elementi di segno diverso.
Infine, il motivo sulla confisca è manifestamente infondato. L’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 richiama l’art. 240-bis cod. pen. in tema di confisca allargata per sproporzione, che non presuppone la contestazione di un profitto in stretto rapporto di pertinenzialità con il reato. Il motivo è inoltre aspecifico rispetto alla valutazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto ingiustificata la disponibilità della somma.
Nota della Redazione
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