Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile se manca la stabilizzazione del giudicato (Cass. pen. Sez. V n. 40238 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è proponibile avverso la sentenza della Corte di cassazione emessa su ricorso contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione solo quando quella decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, renda irrimediabile il pregiudizio derivante dall’errore. Restano estranee al rimedio le sentenze che non stabilizzano il giudicato, come quelle relative alle modalità di computo e di esecuzione della pena. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco sulla percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, e non comprende i vizi di motivazione né l’errata valutazione degli elementi probatori o la cattiva ricostruzione delle norme.
Il Fatto
Il difensore di un condannato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell’errore di fatto che assuma contenuto nella sentenza con cui la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
La vicenda esecutiva muove da una misura alternativa revocata con effetto ex nunc, la cui comunicazione all’interessato e alla Procura sarebbe avvenuta con estremo ritardo. Il condannato assume di aver continuato a osservare le prescrizioni dell’affidamento in prova e chiede lo scomputo di quel periodo dalla pena da espiare, contestando l’ordine di esecuzione che non ne teneva conto. Respinta l’istanza dal giudice dell’esecuzione, il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile sul rilievo che la competenza spettava al Tribunale di sorveglianza. Da qui il ricorso straordinario, con cui si deduce che la Corte avrebbe frainteso la questione, non contestandosi la revoca ma il computo della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la proponibilità del rimedio straordinario rispetto al tipo di decisione impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 13199 del 2016 (Nunziata), ricorda che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile avverso la sentenza di legittimità emessa su ricorso contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione solo quando quella decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio.
Il collegio passa in rassegna i casi in cui tale requisito è stato ritenuto sussistente — dalle procedure ex artt. 671 e 673 cod. proc. pen. alla questione sulla validità della notifica della sentenza di condanna, fino alla restituzione nel termine per impugnare — e quelli in cui è stato escluso, come la decisione che dichiara inammissibile l’impugnazione del rigetto della sospensione dell’ordine di esecuzione (Sez. V n. 7440 del 2025).
Nel caso in esame non viene in rilievo una decisione idonea a stabilizzare il giudicato: ferma la definitività del titolo, si discute delle modalità di computo della pena e di esecuzione della stessa. Il ricorso è quindi inammissibile perché la sentenza impugnata non rientra nel novero delle decisioni aggredibili con il mezzo straordinario.
La Corte esclude l’ammissibilità anche sotto il profilo della natura dell’errore. L’errore di fatto è una svista o un equivoco sulla percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, e non ricomprende i vizi di motivazione, l’errata valutazione delle prove, l’errore privo di decisività e di oggettiva immediata rilevabilità, né gli errori di diritto. La sentenza impugnata mostra invece di aver compreso la situazione rappresentata dal ricorrente e di aver letto esattamente gli atti: la sua è una valutazione giuridica, giusta o sbagliata che sia, non censurabile come errore di fatto.
Per completezza, il collegio osserva che spetta al Tribunale di sorveglianza stabilire la quantità di pena espiata per il tempo trascorso in regime di affidamento in prova, ossia il presofferto (Sez. I n. 9287 del 2007, Mazzotta). Considerato che il condannato non aveva più adempiuto alla prescrizione di mantenere i contatti con l’UEPE né aveva seguito il programma terapeutico, nessun esito diverso dall’inammissibilità avrebbe potuto avere il ricorso originario. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, restando esclusa la sanzione dell’ammenda per la delicatezza e novità dei profili.
Nota della Redazione
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