Restituzione nel termine per l’imputato assente senza colpa (Cass. pen. Sez. VI n. 1283 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di assenza dichiarata legittimamente ai sensi dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l’imputato è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, sempre che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La sola regolarità formale della notificazione del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio non è sufficiente a provare la conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, né a dimostrarne la volontà di non impugnare, quando non risulti che quel difensore abbia instaurato un contatto effettivo con l’assistito. La disciplina transitoria dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 si applica alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore; per le sentenze anteriori opera il diverso rimedio della rescissione del giudicato, esperibile nei soli casi di erronea dichiarazione di assenza.

Il Fatto

Un difensore ha proposto istanza di restituzione nel termine nell’interesse di un imputato condannato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 14 marzo 2023, per impugnare la quale il termine era ormai decorso. Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio di appello: la notifica del decreto di citazione era stata eseguita con le generalità errate dell’imputato presso un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diverso da quello designato in primo grado e mai entrato in contatto con l’assistito.

Il difensore d’ufficio aveva eccepito in appello il difetto di notifica e chiesto nuove ricerche, ma la Corte territoriale aveva dichiarato la regolarità della notificazione e l’assenza dell’imputato. Quest’ultimo ha riferito di aver appreso della condanna solo il 4 agosto 2023, dall’estrazione di un certificato dei carichi pendenti. La Corte di appello, con ordinanza del 23 ottobre 2023, ha trasmesso l’istanza alla Corte di cassazione, giudice competente ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto individuato la disciplina applicabile. Poiché la sentenza da impugnare è stata pronunciata il 14 marzo 2023, l’istanza è regolata dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede, infatti, che le nuove disposizioni in materia di impugnazioni e la modifica dell’art. 175 si applichino soltanto alle sentenze pronunciate successivamente all’entrata in vigore del decreto, individuata nel 31 dicembre 2022.

Nel merito, il legislatore delegato ha interpolato l’art. 175 cod. proc. pen. con una nuova ipotesi di restituzione nel termine per l’imputato giudicato in assenza. Salvo rinuncia volontaria, questi è restituito nel termine per impugnare, su richiesta, nei casi di assenza previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., a condizione che provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa. Le due condizioni servono a precludere il rimedio a chi, pur formalmente assente, abbia avuto conoscenza utile del giudizio e non si sia attivato.

La Corte ricostruisce così uno schema binario: la restituzione nel termine opera nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente, mentre la rescissione del giudicato resta confinata alle ipotesi di erronea dichiarazione di assenza, in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis. Il legislatore ha inteso superare le categorie del caso fortuito e della forza maggiore, in un’ottica di interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, nel rispetto dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

Passando al caso concreto, la Corte ha ritenuto l’istanza fondata. La notifica del decreto di citazione era stata eseguita presso un difensore di ufficio diverso da quello del primo grado e che, dagli atti, non aveva avuto alcun contatto con l’imputato. La sola regolarità formale della notificazione non basta a provare la conoscenza del giudizio né la volontà di non impugnare, occorrendo la dimostrazione di un contatto effettivo tra difensore e assistito. Le Sezioni Unite n. 23948 del 2019 avevano già escluso che la conoscenza del processo possa inferirsi dalla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. Gli elementi addotti hanno quindi dimostrato che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo d’appello e non era, senza sua colpa, nelle condizioni di impugnare. La Corte ha pertanto disposto la restituzione nel termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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