Reato continuato in executivis: obbligo di individuare un solo reato più grave (Cass. pen. Sez. I n. 33874 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze che abbiano già unificato più violazioni ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve anzitutto scorporare tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione. Deve poi individuare un unico reato più grave, cioè quello per il quale è stata inflitta la pena più severa ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e solo sulla pena determinata dal giudice della cognizione per quel reato operare autonomi aumenti per i reati satellite. L’aumento deve essere calcolato e motivato in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo proporzionato all’entità degli aumenti, sì da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., evitando un surrettizio cumulo materiale. Non è sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Il Fatto
Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, il condannato chiedeva l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali risultava condannato con sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 24 aprile 2013 e il 22 maggio 2025.
Con ordinanza del 1° aprile 2026 il giudice dell’esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva in otto anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e degli artt. 125, 442, 671 cod. proc. pen., per difetto di motivazione e per eccessività della pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondata, con assorbimento delle altre, la censura relativa all’individuazione del reato più grave e della correlata pena su cui computare gli aumenti per i reati satellite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, quando ridetermina la pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente con sentenze ciascuna delle quali abbia già unificato più violazioni ex art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, poi individuare quello più grave, cioè quello per cui è stata inflitta la pena più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. I n. 17948 del 31.01.2024; Sez. I n. 21424 del 19.03.2019; Sez. V n. 8436 del 27.09.2013).
Nel caso in esame, dall’ordinanza impugnata emerge che il giudice dell’esecuzione non ha rispettato tale principio: non ha individuato, come più grave, un solo reato fra tutti quelli per cui ha riconosciuto la continuazione e non ha determinato gli aumenti per ciascun reato satellite muovendo dalla pena base prevista per quel solo reato più grave.
Pertanto l’ordinanza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell’esecuzione. In sede di rinvio dovrà tenersi conto del principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite (Sez. Un. n. 47127 del 24.06.2021). Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il giudice, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., deve rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. I n. 800 del 07.10.2020). Dovrà inoltre applicarsi l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, e l’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza sulla richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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