Notifica al difensore d’ufficio anziché a quello di fiducia: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. VI n. 36886 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d’ufficio, quando l’imputato sia assistito da un difensore di fiducia ritualmente nominato con atto depositato in atti, è priva di base legale e va parificata a una notifica omessa. Essa non integra una semplice irregolarità sanabile ex art. 184 cod. proc. pen., ma determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti del processo e della sentenza conclusiva, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. Il discrimine va ricercato nella idoneità dell’atto a determinare la conoscenza effettiva della vocatio in ius in capo al destinatario: solo quando l’atto abbia raggiunto tale scopo la violazione resta confinata nel perimetro delle modalità esecutive.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., riformava la sentenza del Tribunale di Milano rideterminando la pena a carico dell’imputato, riconosciuto responsabile di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello “bis” veniva notificato al difensore d’ufficio del primo grado, nonostante nelle more fosse intervenuta nomina di un difensore di fiducia depositata in atti. La notifica all’imputato, dichiarato irreperibile, era stata eseguita ex art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. presso lo studio del difensore d’ufficio e non presso quello del difensore di fiducia. Il processo si concludeva con condanna divenuta definitiva; solo la revoca del giudicato, disposta per vizio di notifica dell’estratto contumaciale, consentiva al condannato di proporre ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione esamina il primo motivo, concernente la mancata notifica della vocatio in ius al difensore di fiducia e all’imputato, e lo ritiene fondato, con assorbimento della doglianza sulla dosimetria della pena. La lettura del carteggio processuale, consentita in sede di legittimità in presenza di vizi procedurali, conferma che il decreto di citazione venne notificato al difensore d’ufficio nonostante l’esistenza di una nomina fiduciaria ritualmente depositata.

Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite n. 119 del 27.10.2004, secondo cui la nullità assoluta ed insanabile ricorre sia quando la notificazione sia completamente omessa, sia quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. La sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. opera, invece, nei soli casi di violazione delle regole sulle modalità di esecuzione.

Da qui la tripartizione delle ipotesi: omissione della notifica; irregolarità della notifica; notifica effettuata con modalità differenti da quelle prescritte. In quest’ultimo caso occorre verificare se e in che modo l’irregolarità abbia precluso la conoscenza effettiva del processo: in caso positivo la conseguenza è la nullità assoluta; in caso negativo, quando l’atto ha raggiunto lo scopo, la violazione resta sanabile.

Nel caso concreto la notifica è stata disposta in favore di un soggetto estraneo al processo di appello e non legato da alcun rapporto fiduciario con l’imputato. La notifica non è dunque semplicemente irregolare, ma è parificabile a una notifica mancante, perché priva di base legale e consistita nella consegna dell’atto a persona diversa dall’imputato e dal difensore di fiducia. La mancata instaurazione del contraddittorio genera nullità assoluta ed insanabile. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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