Sanzioni Banca d’Italia: il consigliere privo di deleghe risponde per omessa vigilanza (Cass. civ. Sez. 2 n. 8641 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Banca d’Italia irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 t.u.b. può essere validamente motivato per relationem, mediante rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione, purché questo sia richiamato con precisa indicazione dei suoi estremi e reso disponibile all’interessato. Le sanzioni per carenze organizzative non rivestono natura sostanzialmente penale, con conseguente esclusione sia della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 6 CEDU che del principio di retroattività della lex mitior. Il consigliere di amministrazione, anche se privo di deleghe operative, è gravato da un obbligo di supervisione strategica che lo rende responsabile, ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma, c.c., per l’omessa vigilanza sull’adeguatezza dei controlli interni, non risultando la delega a comitati endoconsiliari idonea ad escludere la colpa in capo all’organo collegiale.
Il Fatto
Con delibera del 25 maggio 2017, il Direttorio della Banca d’Italia aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, privo di deleghe esecutive, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 175.000, ai sensi dell’art. 144 t.u.b., in relazione a carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario, emerse all’esito di un’ispezione condotta dalla BCE nel corso del 2015. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 145 t.u.b. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma era stata respinta, con sentenza motivata per relationem ai precedenti resi in cause analoghe relative ad altri componenti del medesimo consiglio di amministrazione. Avverso tale sentenza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di ventitré motivi, articolati in due serie, concernenti la prima i vizi formali del procedimento sanzionatorio e la seconda i vizi sostanziali relativi all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per asserita violazione del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la Banca d’Italia può motivare per relationem, purché l’atto richiamato sia indicato con precisione e reso disponibile. È stato precisato che il principio di separazione esige la distinzione tra organo istruttore e organo decidente, non una motivazione autonoma nel corpo del provvedimento.
Quanto alla natura giuridica delle sanzioni, la Corte ha escluso l’equiparazione a sanzioni sostanzialmente penali, rilevando che quelle pecuniarie per carenze organizzative non sono assimilabili, per tipologia, severità e incidenza patrimoniale, alle sanzioni irrogate per manipolazione del mercato, le sole per le quali la Corte EDU ha affermato la natura penale. Da tale premessa è conseguita l’inapplicabilità della presunzione di innocenza e del principio di retroattività della lex mitior, nonché l’irrilevanza della sentenza assolutoria penale pronunciata a carico dell’esponente per fatti connessi, attesa l’autonomia dei due procedimenti.
Con specifico riguardo alla posizione del consigliere privo di deleghe, la Corte ha affermato che l’obbligo di agire informati di cui all’art. 2381, ultimo comma, c.c. esige una declinazione particolarmente rigorosa per gli amministratori di intermediari bancari, in ragione della tutela del risparmio e della normativa di sana e prudente gestione. La distinzione tra supervisione strategica e gestione operativa non delimita una sfera di irresponsabilità, ma definisce la misura della diligenza esigibile, che si esplica nella verifica periodica dell’adeguatezza complessiva del sistema dei controlli interni, non nell’esecuzione di controlli operativi puntuali. L’occultamento perpetrato dai vertici esecutivi non esclude la colpa del consigliere non esecutivo, essendo esso stesso conseguenza delle smagliature del sistema di controlli interni sulla cui effettività l’organo collegiale era tenuto a vigilare.
La Corte ha infine ritenuto insussistente l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non sussistendo un ragionevole dubbio circa la coerenza dell’indirizzo interpretativo nazionale con i principi elaborati dalla Corte EDU e dalla CGUE, avuto riguardo alla diversità della fattispecie oggetto della pronuncia Mereghetti e all’assenza di ricadute sul caso concreto dei criteri generali enunciati nella sentenza C-544/23. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, anche in considerazione della legittimazione dell’Avvocatura interna della Banca d’Italia a ottenere la liquidazione dei compensi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2381 c.c. – Presidente
- Art. 144 TUB – Altre sanzioni amministrative alle società o enti
- Art. 145 TUB – Procedura sanzionatoria