Autotutela edilizia oltre il termine: inutile la clausola di stile sul ritiro (TAR Lazio n. 386 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio, anche in sanatoria, deve intervenire entro il termine decadenziale di dodici mesi fissato dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. Il differimento del dies a quo previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis presuppone che il comportamento dell’istante abbia reso impossibile all’Amministrazione un compiuto accertamento istruttorio: non basta la mera difformità della dichiarazione resa su fatti già conoscibili. La clausola inserita nel permesso che si riserva il ritiro in caso di mancata produzione documentale è mera clausola di stile, inidonea a protrarre sine die la verifica. Neppure il ricorso all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 può fungere da surrogato dell’autotutela per sanare omissioni e ritardi dell’Amministrazione. L’atto di ritiro richiede, infine, motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale e sulla sua comparazione con l’affidamento del privato, non essendo sufficiente l’interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2021, in sede di riesame di un diniego di condono risalente al 2003, un permesso di costruire in sanatoria ex art. 39 l. n. 724/1994 per un immobile composto da piano seminterrato e locale deposito, nonché un successivo permesso per demolizione e ricostruzione. Nel 2024 il Comune ha annullato in autotutela entrambi i titoli, rilevando la mancata dimostrazione dell’ultimazione dei lavori entro il 31.12.1993 e richiamando un’ortofoto IGM dalla quale sarebbe emersa l’inesistenza delle opere alla data del 6 marzo 1994.

Il ricorrente ha impugnato l’atto deducendo vizi istruttori, violazione del termine di autotutela e lesione del ne bis in idem sostanziale. Il Comune si è costituito chiedendo anche la cancellazione di espressioni asseritamente offensive contenute negli scritti difensivi avversari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo, in applicazione del principio della ragione più liquida, il motivo sullo sforamento del termine. Il dato decisivo è che il permesso in sanatoria annullato era stato rilasciato nel 2021 sulla base del medesimo compendio probatorio già valutato nel 2003, integrato solo dalla dichiarazione del Comandante della Stazione Carabinieri, che aveva escluso interventi abusivi proprio sul seminterrato e sul deposito oggetto della domanda.

L’atto di ritiro è intervenuto oltre tre anni dopo, fondandosi su una circostanza sussistente già al tempo dell’istanza e agevolmente riscontrabile. Non ricorrono quindi i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. La giurisprudenza richiamata esige che il differimento derivi dall’impossibilità, causata dal comportamento dell’istante, di svolgere l’accertamento: qui il Comune era ab origine in possesso di tutti i dati rilevanti e la foto IGM era acquisibile già allora.

La clausola apposta al permesso, evocante la facoltà di ritiro in caso di mancata produzione documentale, è qualificata come clausola di stile: non incide sugli effetti dell’atto né legittima una verifica illimitata nel tempo. Quanto all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il Comune non lo ha azionato e comunque quel potere va esercitato secondo buona fede e correttezza, senza eludere la portata garantista dei termini.

La sentenza censura inoltre il difetto motivazionale. L’atto si limita a evocare l’interesse pubblico in re ipsa e non raffronta l’interesse pubblico concreto con l’affidamento consolidato dal tempo trascorso, in contrasto con l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri mezzi e condanna del Comune alle spese.

Il Collegio rigetta infine l’istanza ex art. 89 cod. proc. civ.: le espressioni, talvolta non appropriate, restano nell’alveo del diritto di difesa e non superano la soglia dell’offesa gratuita. Dispone comunque l’oscuramento dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 89 c.p.c.

Tutte le 63 sentenze sull'art. 89 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *