Sospensione della prescrizione per rinvio richiesto dalla difesa (Cass. pen. Sez. IV n. 24 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla difesa per assumere l’esame dell’imputato integra l’ipotesi disciplinata dall’art. 159, n. 3), primo periodo, cod. pen., con la conseguenza che il corso della prescrizione resta sospeso per tutta la durata del rinvio. La sospensione opera anche quando l’esame non venga poi esperito per la mancata comparizione dell’imputato, poiché la dispersione dell’attività processuale è imputabile alla parte tecnica. La richiesta difensiva prevale sull’eventuale concorrente esigenza di acquisizione della prova, che di per sé non sospenderebbe il termine.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. L’imputato era stato controllato a seguito di evidenti segni di recente assunzione di sostanze stupefacenti e aveva opposto diniego all’invito di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica.

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., sostenendo l’intervenuta prescrizione del reato. La questione riguarda il rinvio disposto dal giudice di primo grado per consentire l’esame dell’imputato e l’acquisizione di documenti da parte della difesa, periodo che la Corte territoriale ha computato come sospensivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Suprema Corte individua il profilo di diritto nel computo del periodo compreso tra il 28 marzo e il 19 settembre 2022, complessivi 175 giorni, oggetto del rinvio richiesto dalla difesa per l’esame dell’imputato e l’acquisizione di documentazione.

Secondo il ricorrente, il rinvio motivato da esigenze di formazione della prova non determinerebbe la sospensione del termine prescrizionale. La Corte riconosce l’esistenza di tale orientamento, richiamato in particolare da Sez. III n. 26429 del 2016, e da Sez. V n. 49647 del 2009 quanto alla prevalenza della valenza istruttoria in caso di concorso di fatti legittimanti il rinvio.

Tali precedenti non si attagliano però alla fattispecie, perché la richiesta di differimento era finalizzata ad assumere l’esame dell’imputato, così ricadendo nell’art. 159, n. 3), primo periodo, cod. pen. Il rinvio richiesto dall’imputato o dal difensore sospende il corso della prescrizione per tutta la sua durata.

La Corte valorizza il principio secondo cui il rinvio determinato da un comportamento negligente del difensore o da una strategia difensiva sospende comunque i termini di prescrizione, richiamando Sez. III n. 32084 del 2022, Sez. I n. 29264 del 2024 e, sul punto della dispersione dell’attività processuale, Sez. II n. 293 del 2013. Nel caso concreto l’esame non era stato esperito per la mancata comparizione dell’imputato, che aveva reso spontanee dichiarazioni, circostanza che non esclude la sospensione. Il medesimo ragionamento vale per il rinvio disposto per l’acquisizione documentale richiesta dalla difesa.

Escluso il computo dei 175 giorni, il termine massimo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. non era decorso al momento della sentenza di primo grado. L’inammissibilità del ricorso preclude l’instaurarsi di un valido rapporto processuale e impedisce alle cause estintive, compresa l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, di consolidarsi, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 32 del 2000 e delle successive pronunce richiamate. Ne segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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