Mancata concessione delle attenuanti generiche e insufficienza della giovane età (Cass. pen. Sez. 7 n. 714 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. La giovane età dell’imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento.
Il Fatto
Con sentenza del 6 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2, e 61, n. 7, cod. pen., aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed Euro 210,00 di multa. Avverso tale sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione in merito all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la Corte di merito ha fondato la mancata concessione delle generiche sull’assenza di elementi positivamente valutabili, in applicazione del principio per cui tale diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di circostanze di segno positivo. Ciò vale a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., che ha escluso che il solo stato di incensuratezza sia sufficiente per il riconoscimento del beneficio, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 32872 del 2022.
La Corte ha inoltre valorizzato il rilievo per cui l’imputato non aveva tenuto un comportamento collaborativo né mostrato segni di resipiscenza. Ha quindi escluso che la giovane età costituisse un elemento idoneo a supportare il beneficio invocato, conformandosi al principio secondo cui tale condizione anagrafica non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti generiche, richiamando Sez. 2, n. 11985 del 2020.
La necessità di accertare che la condizione giovanile abbia inciso sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità, completa il percorso motivazionale. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti