Inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione (Cass. pen. Sez. VII n. 40051 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. Il provvedimento non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale, trattandosi di atto espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. Il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile è inammissibile ai sensi dell’art. 591, lett. b), cod. proc. pen. e l’inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La persona offesa proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 01.07.2025.
Il ricorrente deduceva l’abnormità del provvedimento per assenza di motivazione, qualificandola come meramente apparente e tale da non consentire di ricostruire le ragioni dell’archiviazione. Deposito una memoria difensiva il 28 ottobre 2025, con cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione settima ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, muovendo dalla nozione di abnormità elaborata dalle Sezioni Unite n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094. Secondo tale principio, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
La Corte ha distinto due profili: l’abnormità strutturale, che ricorre quando l’atto, per la sua singolarità, si colloca fuori dal sistema organico della legge processuale; e l’abnormità funzionale, che si configura quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Nella specie, entrambi i profili sono stati esclusi. L’ordinanza di archiviazione è provvedimento espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale, sicché non integra l’ipotesi strutturale. Sul piano funzionale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è ricorribile per cassazione, ma reclamabile davanti al tribunale monocratico ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. III n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371).
Su questa base la Corte ha qualificato il ricorso come proposto avverso provvedimento non impugnabile, riconducendolo alla causa di inammissibilità della lett. b) dell’art. 591 cod. proc. pen. Ha inoltre ribadito che, in presenza di siffatta inammissibilità, questa può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. II n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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