Annullamento senza rinvio per mancata riduzione del rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 3 n. 15936 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa richiede la sussistenza congiunta e non alternativa dei requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa si articola in due “indici requisiti”: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133 c.p. La condotta riparatoria successiva al reato, pur se valorizzabile ai fini del giudizio sull’offesa, non impone l’applicazione dell’esimente se il giudice di merito, con motivazione logica e congrua, ne esclude la ricorrenza. La mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato nella rideterminazione della pena in sede di appello integra un errore di diritto, eliminabile con l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo la Corte di cassazione provvedere direttamente alla rideterminazione della pena.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per aver reso false informazioni in due richieste di beneficio economico, omettendo di comunicare i redditi percepiti da un familiare convivente, con indebita percezione di una somma di danaro. La Corte d’appello, previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riduceva la pena, ma negava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa e ometteva la riduzione per il rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al diniego della causa di non punibilità. Ha chiarito che l’art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. La valutazione della particolare tenuità dell’offesa si fonda su due indici: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da apprezzare secondo i criteri direttivi dell’art. 133 cod. pen.

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva escluso la tenuità dell’offesa in ragione della somma indebitamente percepita e della condotta reiterata (due domande presentate), ancorando il giudizio al primo requisito della norma, senza farne discendere l’abitualità. Tale motivazione è stata ritenuta logica e corretta, non potendo la parziale restituzione, pur valorizzata per le attenuanti generiche, elidere il giudizio di non tenuità dell’offesa.

È stato invece ritenuto fondato il motivo concernente la mancata riduzione per il rito abbreviato. La Corte ha evidenziato che, nel rideterminare la pena, il giudice di appello aveva omesso di applicare la riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. Trattandosi di un errore di diritto, la sentenza è stata annullata senza rinvio, con diretta rideterminazione della pena da parte della Suprema Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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