Sulla zona scolastica l’atto modificativo sopravvenuto rende improcedibile l’annullamento (TAR Sicilia n. 490 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di una nuova istruttoria e di un arricchito apparato motivazionale, rimodella la disciplina della circolazione già introdotta, non è meramente confermativo dell’atto precedente e determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di quest’ultimo. L’atto sopravvenuto che recepisce le criticità segnalate e modifica in senso favorevole al ricorrente le prescrizioni contestate integra una rinnovata manifestazione della volontà dispositiva. La declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento non impone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. quando la domanda risarcitoria sia palesemente infondata. Il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza e deve essere allegato e provato, non potendosi ricorrere alla valutazione equitativa per sopperire alla carenza probatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di garage con accesso da una via interessata dall’istituzione di una zona scolastica e residenti nelle adiacenze, hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva vietato il transito veicolare nella via, salvo deroghe per residenti, soccorso e trasporto di invalidi, istituendo contestualmente sensi unici nelle vie limitrofe. La doglianza centrale riguardava l’impossibilità di accesso dal lato nord e la compressione della libertà di locomozione, oltre al pregiudizio per l’incolumità connesso alla collocazione di transenne e segnali.
I ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza alla delimitazione dell’area pedonale e della zona scolastica, l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e sproporzione, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Si sono costituiti il Comune e le amministrazioni scolastiche, con intervento ad opponendum di un’associazione ambientalista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato una nuova ordinanza con cui ha previsto l’ingresso nella zona dal varco nord e l’uscita dal varco sud, regolamentando a senso unico la relativa corsia. Tale previsione ha superato le contestazioni articolate nel ricorso, che lamentavano proprio l’impossibilità di accesso dal lato nord e la necessità di percorsi alternativi per raggiungere i garage.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse: nessuna utilità concreta potrebbe derivare ai ricorrenti dall’annullamento dell’atto originario. Il Tribunale esclude che l’atto sopravvenuto sia meramente confermativo, perché adottato dopo aver rilevato le criticità emerse dall’istituzione della zona scolastica — segnatamente l’incrocio tra veicoli in uscita e in ingresso — e sulla base di un apparato motivazionale che ha valorizzato la necessità di garantire una sicura e migliore disciplina della circolazione. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 7966 del 2024: non è confermativo l’atto preceduto da un riesame della situazione, con rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’accertamento dell’illegittimità dell’atto, stante la sua palese infondatezza. Richiamata la giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e azione risarcitoria, e la pronuncia di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2022, si osserva che il pregiudizio non patrimoniale è rimasto indimostrato e privo di minimo supporto probatorio.
Il danno non patrimoniale, anche da lesione di diritti inviolabili, è danno conseguenza e non danno in re ipsa: richiede la prova della conseguenza pregiudizievole ricollegabile causalmente alla violazione (Cass. civ., sez. III, n. 28985 del 2019). La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non può supplire alla carenza di prova della sussistenza del danno. In assenza di lesione alla salute, il vulnus ad altro valore costituzionale rileva solo in presenza di uno sconvolgimento esistenziale e non del mero sconvolgimento dell’agenda, non bastando disagi e fastidi (Cass. civ., sez. III, n. 220 del 2023).
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. è inaccoglibile per genericità, non avendo la parte precisato quale fattispecie abbia invocato. Il Collegio compensa le spese e dispone la trasmissione della sentenza alla Direzione Polizia Municipale per le valutazioni in punto di eventuali pericoli per l’incolumità pubblica connessi alla permanenza di transenne, segnali e fioriere.
Nota della Redazione
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